Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3568 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3568 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL BADRY FRANCESCO NAEM N. IL 15/11/1985
avverso l’ordinanza n. 47/2014 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
27/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (51A–) k,k, r i-tiAfbc,”\
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/09/2014

Il ricorso merita accoglimento.
Il difensore —ritualmente investito della formale nomina – ha speso nell’atto di impugnazione la
procura ricevuta dal El Brady, legale rappresentante della Tecnocorporation s.a.s., che è da ritenere
soggetto legittimato, quale indagato a presentare istanza di riesame . Con tali modalità , il
difensore ha messo il giudice in condizioni di sapere per conto di chi stesse esercitando i connessi
poteri processuali . Si è verificato quindi l’effetto tipico della rappresentanza, che è la sostituzione
del difensore all’interessato nell’esercizio dei poteri processuali che competono a quest’ultimo.
L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Bologna per nuovo esame.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Bologna.
Roma, 16.9. 2014

FATTO E DIRITTO
Il difensore di El Badry Francesco Naem , legale rappresentante della Tecnicorporation s.a.s. di El
Badry Francesco & Co. , ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 27.3.2014 del tribunale del
riesame di Bologna, dichiarativa dell’inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di
sequestro 16.1.2014 di 100 telefoni cellulari , provenienti dalla Cina e destinati alla società
predetta, per ritenuta contraffazione del marchio Android. Il tribunale ha rilevato che l’istanza di
riesame era stata presentata dal difensore di fiducia , presentatosi come nominato dall’ El Brady “in
qualità di legale rappresentante della Tecnocorporation s.a.s,” come da mandato allegato in calce,
mentre la nomina come difensore di fiducia era stata effettuata dal predetto senza alcun riferimento
alla veste di legale rappresentante della società. In assenza di mandato o di procura speciale
conferiti al difensore per la presentazione della richiesta di riesame, in relazione al sequestro della
merce appartenente alla società, il tribunale ha affermato il difetto di legittimazione del proponente
e ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
Secondo il ricorrente vi è stata violazione degli artt.96,122,257,324,591 co. 1 lett. a) c.p.p. : nel caso
di specie risulta che nel El Badry sono coincidenti la qualità di persona indagata e di titolare del
diritto alla restituzione della merce sequestrata. In questa sua prima veste, El Brady ha la facoltà di
impugnare —personalmente o a mezzo difensore- il provvedimento di sequestro; inoltre nel mandato
difensivo, con firma autenticata, El Brady ha conferito al difensore ogni più ampia facoltà “In
particolare in relazione al decreto di sequestro emesso dalla procura della Repubblica di Bologna in
data 16.1.2014”. Pertanto al difensore è stato attribuito non solo un potere ampio e generale, ma
anche lo specifico incarico di impugnare il decreto di sequestro , del quale sono indicati
precisamente gli estremi . D’altro canto , è anche errata l’ordinanza laddove rileva la necessità di
una procura speciale ex art. 122 c.p.p. alla presentazione della richiesta del riesame, posto che essa
non è assolutamente prevista dall’art. 324 c.p.p. , rientrando la facoltà di presentazione dell’istanza
tra quelle che spettano al difensore munito di procura a norma dell’ art. 96 c.p.p.
Il ricorrente rileva anche la violazione degli artt. 2318 e 2298 c.c.: El Brady, quale socio
accomandatario della Tecnocorporation s.a.s. , riveste la qualifica di legale rappresentante della
società ; è quindi del tutto irrilevante che nella nomina al difensore egli non abbia speso tale
qualità che gli spetta, unitamente ai relativi poteri ex lege , a prescindere di un atto formale di
investitura, in quanto è l’art. 2318 c.c. a qualificarlo come tale.

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