Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35679 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35679 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANQUINTO GIUSEPPE N. IL 26/11/1960
avverso la sentenza n. 1482/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 23/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale persona del Dott.
che ha concluso per j
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit3difensorkAvv.

U oJibte/1,bAsiii4

Data Udienza: 30/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23 gennaio 2013, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 1 dicembre 2011 che aveva
condannato Gianquinto Giuseppe, per il reato di violenza o minaccia per

Vittorio e Ucciardi Giovanni.
Il fatto era costituito dalla testimonianza, dimostratasi poi falsa con
successivo processo definito ai sensi dell’articolo 444 cod.proc.pen., resa a
seguito della minaccia di perdere il lavoro dai dianzi indicati soggetti a favore del
loro datore di lavoro, odierno ricorrente, in un giudizio civile conseguente ad
incidente stradale del figlio del Gianquinto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando la inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in merito all’affermazione della propria penale responsabilità
nonché la illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
2. In primo luogo, perchè i motivi di ricorso ricalcano pedissequamente i
motivi, già proposti avanti la Corte di Appello di Palermo e dalla stessa disattesi
con motivazione non manifestamente illogica e, pertanto, risultano connotati dal
profilo della genericità.
In secondo luogo, perchè la Corte territoriale nel rispondere ai suddetti
motivi non ha affatto compiuto un’attività in violazione della legge.
3. Si rimanda, infatti, dalla pagina 3 in poi dell’impugnata decisione, con
ciò riferendosi al primo motivo dell’odierno ricorso (violazione di legge), nelle
quali la Corte, facendo proprie le motivazioni del Giudice di prime cure,
ripercorre lo svolgimento cronologico dei fatti e chiarisce il perchè
dell’attendibilità della deposizione dei soggetti passivi D’Amore e Ucciardi,
mentre di converso ritiene del tutto inaccoglibili le argomentazioni defensionali
dell’imputato.
1

costringere a commettere reato (falsa testimonianza) in danno di D’Amore

4. L’impugnata sentenza, del pari, rende pienamente conto del contenuto
della minaccia prospettata, consistente nell’eventuale perdita del loro posto di
lavoro, con ciò concretando gli estremi dell’ascritto reato di cui all’articolo 611
cod.pen..
Si afferma, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte come, ai fini della
sussistenza del reato previsto dall’articolo 611 cod.pen., la minaccia sia

sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché
non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la
libertà morale del minacciato (v. da ultimo la citata, Cass. Sez. VI 13 ottobre
2011 n. 9921).
5. Con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione.
6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo determinare nella
misura di euro 1.000,00.

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

configurabile in qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far

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