Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35679 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35679 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Cossentino Michele, nato a Partinico il 02/07/1965
avverso la sentenza del 19/06/2014 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla pena;
udito l’avv. Alessandro Gotti, che si è riportato ai motivi di ricorso, associandosi
in subordine alle richieste del P.g.;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19/06/2014, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 25/06/2009 che aveva
condannato Cossentino Michele per il reato di calunnia realizzato denunciando la
presenza della sua firma apocrifa sulla cambiale presentata per l’incasso da un
creditore, risultata successivamente da lui apposta.
2. La difesa di Cossentino nel suo ricorso deduce violazione di cui all’art.
606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza di
primo grado per essere stata pronunciata prima del deposito del verbale
stenotipico di udienza, in assenza di analisi del suo contenuto, atto quest’ultimo
che si ritiene nullo per effetto della mancata sua sottoscrizione, eccezione
formulata nel primo atto utile, individuato nell’impugnazione di merito.
Richiamata una pronuncia di questa Corte che assume la nullità dei
verbali non sottoscritti, e ritenuta la presenza di un contrasto di giudicati, stante

Data Udienza: 07/07/2015

l’opposta decisione della Corte di merito, fondata su difformi pronunce in materia
sul punto, si chiede che la questione sia rimessa alla cognizione delle Sezioni
unite di questa Corte.
3. Si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.
proc. pen. in relazione alla decisione sull’eccepita nullità della notifica del decreto
di fissazione dell’udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti.

la nullità, male interpretata con una prima ordinanza del 19/02/2009, e
successivamente affrontata, a seguito di precisazione della difesa, con ordinanza
del 25/06/2009, si osserva che illegittimamente non è stata riconosciuta la
nullità della citazione eseguita attraverso il deposito presso l’ufficio postale, ed
invio di comunicazione di tale deposito ai sensi dell’art. 8 I 20/11/1982 n. 890,
comunicazione quest’ultima che risulta ritirata presso l’ufficio postale, da persona
non identificata, né identificabile in quanto risulta illeggibile la sottoscrizione
apposta.
Il primo giudice con la seconda ordinanza ha respinto l’eccezione con
motivazione non condivisibile ed il giudice d’appello ha confermato la decisione
con un rinvio per relationem non sufficiente ad esplicitare l’avvenuta valutazione
del rilievo, che risulta peraltro generico, all’atto in cui non emerge a quale delle
due ordinanze di primo grado si indirizzava il richiamo argonnentativo.
Nel merito si eccepiva la mancata identificazione della persona addetta al
ritiro e la mancanza dell’avviso di ricevimento relativo alla seconda
comunicazione, la cui presenza è essenziale per il perfezionamento della notifica.
4. Si deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
per violazione del diritto di difesa e nullità del procedimento, in quanto svolto in
mancanza dell’originale del titolo cambiario in relazione al quale si assume
formulata la falsa l’accusa, con conseguente sottrazione della possibilità di
difendersi, atteso che solo ad istanza della difesa e nel corso del procedimento di
primo grado era stata reperito il titolo, custodito in busta chiusa negli atti,
cosicché tale documento risultava sottratto alla cognizione dell’accusato in epoca
antecedente, circostanza che aveva comportato violazione del diritto di difesa.
5. Con ulteriore motivo si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma 1
lett. d) ed e) cod. proc. pen. nella parte in cui non è stata ammessa una perizia
per accertare la grafia dell’imputato, fondandosi la decisione sull’accertamento
svolto in diverso procedimento dal consulente del P.m., così violando il diritto al
contraddittorio sulla prova; non sono state considerate le osservazioni solevate
riguardo al metodo di svolgimento dell’accertamento, quale il rilascio di scritture
di comparazione da parte di persona qualificata come Cossentino, in assenza
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Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015

Richiamata la circostanza che la difesa aveva tempestivamente eccepito

della sua previa identificazione, non risultando motivata dalla Corte d’appello la
decisione di rigetto dell’istanza di rinnovazione del dibattimento al riguardo.
6. Le medesime violazioni di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.
proc. pen. si eccepiscono quanto alla decisione di acquisire la consulenza del
P.m. disposta nel diverso procedimento a carico del creditore di Cossentino,
malgrado la piena ripetibilità dell’atto, che non poteva trovare ingresso nel

si ritiene non pertinente rispetto all’eccezione formulata.
7. Si eccepisce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.
proc. pen. quanto all’avvenuta acquisizione della testimonianza Zanella, nei cui
confronti era presente un provvedimento di archiviazione, che ne imponeva
l’audizione con le prescrizioni di cui all’art. 197 bis cod. proc. pen., non applicate,
testimonianza di cui è mancante qualsiasi seria valutazione di attendibilità.
8. Conseguentemente si rileva violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’affermazione di responsabilità cui si è
pervenuti in assenza di prove.
9.

Sulla misura della pena si eccepisce violazione di cui all’art. 606

comma 1 lett.b) ed e) cod, proc. pen. per avere il giudice di merito applicato la
recidiva sulla base della constatazione della presenza di precedenti, senza una
valutazione di effettiva gravità dei fatti, ed escluso, senza alcuna motivazione,
l’applicazione delle attenuanti generiche; si chiede quindi che, esclusa la
recidiva, si accerti l’intervenuta prescrizione del reato, annullando la sentenza
con o senza rinvio.
10. Si deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. conseguente all’avvenuto calcolo in aumento della pena in misura
superiore a quella risultanze dal cumulo del precedenti condanna in violazione
dell’art. 99 ultimo comma cod. pen., motivo d’appello del tutto ignorato dalla
Corte di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Come già esposto dalla Corte territoriale l’infondatezza dell’eccezione di
nullità della decisione, in quanto assunta in mancanza dei verbali stenotipici
discende dalla legge, laddove all’art. 544 cod. proc. pen. prevede quale regola
l’emissione di una pronuncia con motivazione contestuale, salva la possibilità di
differirne il deposito, procedimento che esclude sempre che la decisione debba
essere preceduta, per la sua regolarità formale, dalla lettura del verbale
stenotipico. Tale principio è del tutto inconciliabile con l’essenzialità dell’esame

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Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015

fascicolo per il dibattimento, oltre che alla motivazione della Corte sul punto, che

del verbale per la decisione ritenuta dalla difesa, che, oltre a non avere alcun
fondamento normativo, non ne possiede neppure uno logico, all’atto in cui la
tendenziale immediatezza della decisione, oltre che l’identità del giudice che
assume le prove rispetto a quello che decide, rende del tutto ingiustificabile la
pretesa posta a fondamento dell’eccezione, già superata in maniera argomentata
dal giudice d’appello, che viene in questa sede riproposta senza ulteriormente

Il motivo proposto non risulta fondato neppure con riguardo alla mancata
sottoscrizione del verbale stenotipico, in quanto la previsione di una
sottoscrizione dell’ausiliario del giudice a pena di nullità è prevista, ai sensi
dell’art. 142 cod. proc. pen., esclusivamente con riguardo al verbale riassuntivo
di udienza, mentre la trascrizione dell’atto operata dalla ditta a ciò autorizzata
rappresenta solo il supporto grafico di quanto documentato sul piano informatico
(cfr. in senso analogo Sez. 4, n. 19487 del 05/11/2013 – dep. 12/05/2014, Tolot
e altro, Rv. 262349), cui la parte ha accesso per contestare il contenuto di
quanto riportato, attività che non risulta svolta nella specie, ove al rilievo
formale non si accompagna una deduzione afferente alla presenza di difformità
di documentazione, rilevante al fine di decidere.
3. Manifestamente infondato risulta il motivo riguardante la mancata
argomentazione sull’eccezione di nullità della notifica del decreto di fissazione
dell’udienza preliminare. Sotto un primo profilo deve escludersi una difformità
sostanziale delle due ordinanze emesse dal giudice di primo grado, il quale in un
primo tempo, solo per mero errore materiale si è riferito nell’analisi
dell’eccezione al decreto che dispone il giudizio, in quanto il rilievo, risultando
documentato con riferimento al decreto di fissazione dell’udienza preliminare,
non poteva che riguardare tale ultimo atto. Riguardo a tale aspetto la
duplicazione delle ordinanze risulta meramente formale, stante la sostanziale
identità del loro contenuto, sicché anche la pretesa incertezza sulla decisione
della Corte territoriale al riguardo, che ha motivato per relationem sulla relativa
eccezione, proposta dall’appellante risulta manifestamente infondata in quanto
espressa negli esatti termini formulati in primo grado, senza confrontarsi con
l’argomentazione del primo giudice al riguardo.
Si è in argomento correttamente osservato che l’atto, depositato presso la
casa comunale con rilascio del relativo avviso, risulta essere venuto a
conoscenza dell’interessato, il quale ha provveduto nel termine di dieci giorni al
ritiro dell’avviso presso l’ufficio postale. La circostanza che sull’avviso di ritiro
risulti apposta una firma non leggibile è irrilevante, all’atto in cui il dipendente
postale è tenuto ad accertare la generalità di colui che provvede a ritirare, ed ad
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Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015

illustrare la fallacia della ricostruzione formulata nella sentenza.

annotarne la qualifica nell’ipotesi in cui vi provveda un delegato, attività
quest’ultima che non risulta svolta e che induce, come già osservato dal primo
giudice, a concludere che vi abbia provveduto l’interessato personalmente.
A tal fine del tutto in conferente è il richiamo al precedente di questa
Corte che ha stabilito la nullità della notifica nell’ipotesi di firma illeggibile della
persona che lo ha ricevuto (Sez. 1, n. 4713 del 08/01/2014, Melatti, Rv.

la pluralità di possibili riceventi l’atto, all’interno di uno studio legale, laddove nel
caso che occupa le possibilità concrete riguardavano solo il destinatario o un suo
delegato e solo nel caso di attività svolta da quest’ultimo si imponeva
l’annotazione sulla cartolina di ricevimento della relativa qualità (in senso
conforme Sez. 6, n. 21434 del 17/04/2012, Faro, Rv. 252787).
L’eccezione difensiva muove dall’assunto di una attività svolta da
delegato, che invece richiedeva dimostrazione, facendo discendere da tale
presupposto di fatto non provato l’incompletezza dell’annotazione, che non
doveva essere fatta ove l’atto sia consegnato al destinatario. L’incertezza del
ricevente è quindi da escludere in quanto, al di là dell’illeggibilità della firma, la
consegna dell’atto priva di indicazione, presuppone l’identificazione a cura
dell’incaricato postale dell’identità dell’effettivo destinatario.
4. Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento al rilievo
della mancata ostensione all’interessato della cambiale che si assume da lui
sottoscritta, che ha costituito oggetto dell’imputazione di calunnia.
L’esame degli atti ha consentito di verificare che il titolo in originale risulta
allegato in busta chiusa agli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento,
unitamente alla missiva del 14/10/2008, specificamente indicata nell’indice che
ne chiarisce il contenuto, il che impone di ritenerne la presenza fin dalla udienza
preliminare, ove il giudice è tenuto all’individuazione degli atti che devono
comporre il fascicolo da trasmettere al giudice per il dibattimento, nel
contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen., circostanza che
esclude la violazione del diritto di difesa eccepito. Peraltro la circostanza che il
titolo sia rimasto presente in atti, ma in busta chiusa, è conseguenza della
mancata istanza di apertura ed analisi svolta dalle parti, nella piena libertà di
determinazione sulle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa.
Né sul punto può assumere incidenza l’eventuale erroneità della
motivazione di rigetto dell’eccezione, con riferimento alla sua tempestività,
poiché, trattandosi di fatto processuale, quel che rileva è la correttezza della
decisione, non della sua giustificazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 – dep.

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Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015

259025), poiché il presupposto di tale accertamento è stato, nel caso richiamato,K

10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251496), circostanza che esclude la rilevanza di
quanto sottolineato dalla difesa sul punto.
5.

Altrettanto manifestamente infondate risultano le osservazioni

riguardanti la mancata confutazione delle eccezioni difensive con riferimento alle
modalità di svolgimento della consulenza, poiché in senso contrario si è dato
conto di quanto replicato dal consulente in ordine al preteso omesso

acquisizione delle scritture di comparazione. In particolare su queste ultime la
difesa propone delle osservazioni non fondate su riconosciute procedure tecniche
ineludibili che si assumerebbero non seguite, ma formula dei rilievi critici privi di
qualsiasi fondamento scientifico, risultando difficilmente comprensibile come
l’attendibilità del dato possa essere sminuita dall’abbondanza di scritture di
comparazione rilasciate su richiesta del consulente.
6. L’eccezione riguardante la decisione di non assumere ai sensi dell’art.
603 cod.proc. pen. una perizia grafologica nel procedimento risulta anch’essa
manifestamente infondata. Sotto un primo profilo si deve osservare che tale
accertamento non risulta richiesto in primo grado dall’imputato, sicché anche in
quella sede la valutazione sull’indispensabilità dell’approfondimento è stata
rimessa al giudicante ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen, con determinazione
che deve giustificarsi sul presupposto dell’indispensabilità dell’atto, al pari della
rinnovazione dell’istruttoria in grado di appello; tale indispensabilità risulta nei
fatti ampiamente esclusa dall’analisi degli elementi di prova, posto che la
consegna del titolo al presentatore da parte dell’odierno ricorrente è stata
attestata non solo da quest’ultimo, ma anche dal direttore della banca che venne
investito della necessità del rilascio del titolo da parte di Cossentino e Zanetti, e
fornì indicazioni sulla necessità di regolarizzazione fiscale dell’atto, vedendoli poi
ritornare con gli adempimenti effettuati.
Il dato storico che la firma dell’emittente non sia stata apposta dinanzi al
funzionario di banca risulta irrilevante all’atto in cui dinanzi a questi si svolsero le
operazioni preliminari e successive all’emissione del titolo, nella congiunta
presenza dell’emittente e del prenditore dello stesso, circostanza che esclude
una sottoscrizione apocrifa che, ove apposta, avrebbe dovuto essere accettata,
per un motivo non chiaro, dall’apparente emittente.
Il complesso probatorio, per come emergente dalle acquisizioni esaminate
nelle pronunce di merito ed in esso motivato in maniera esauriente e coerente,
rivela che correttamente l’approfondimento tecnico eseguito da un terzo non è
stato ritenuto necessario al fine di decidere, ritenendosi questo sufficiente a

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Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015

accertamento delle generalità dell’interessato, oltre che sulle modalità di

sostenere l’affermazione di responsabilità sulla base delle sole acquisizioni
testimoniali raccolte.
In tal senso, conseguentemente, nessuna violazione del diritto al
contraddittorio sulla prova risulta essersi verificata, stante la mancata richiesta
di prove in tal senso nella fase di cui all’art. 493 cod. proc. pen., pur a fronte
della richiesta di audizione del consulente a cura del P.m., e la sostanziale
irrilevanza dell’approfondimento tecnico, per quanto sopra esposto.

7. L’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del prenditore Zanella,
parte lesa del reato di calunnia, risultano manifestamente infondate poiché le
garanzie di cui all’art. 197 bis cod. proc. pen. devono essere applicati a coloro i
quali abbiano rivestito la qualità di imputato, non alle persone sottoposte ad
indagine, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione,
come avvenuto nella specie (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009 – dep.
29/03/2010, De Simone e altro, Rv. 246376 e successive conformi tra cui da
ultimi Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Sconso e altro, Rv. 262367).
Per contro, come già illustrato, del tutto infondata è la censura
riguardante la mancata analisi di elementi di riscontro che, oltre a non essere
richiesti per la natura della testimonianza acquisita, risultano nei fatti raccolte ed
individuabili nelle dichiarazioni del responsabile della banca, cui sopra si è fatto
cenno.
8. Alla luce di quanto esposto del tutto generica risulta la doglianza
attinente la pretesa mancanza di prove di responsabilità.
9. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla
contestazione sui criteri di applicazione della recidiva, all’atto in cui, a fronte di
una argomentata decisione del giudice di primo grado, fondata sulla
valorizzazione

di

elementi

negativi,

che

suggerivano

l’applicazione

dell’aggravante, risulta esclusa la presenza di dati di segno opposto
astrattamente idonei a giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche,
neppure valorizzati in questa sede dalla difesa. In tal senso, la generica richiesta
di escludere la recidiva e di applicare le attenuanti generiche svolta in sede di
gravame di merito, senza confrontarsi con gli argomenti analiticamente esposti
in proposito dal primo giudice a sostegno della sua determinazione, risulta
adeguatamente contrastata con il richiamo, a cura del giudice d’appello, ai
precedenti dell’interessato, proprio in quanto tale argomento aveva costituito
oggetto dell’analisi della prima sentenza, quanto alla tipologia ed indole dei reati
e motivazione a delinquere, ed era rimasto privo di confutazione sostanziale nel
gravame di merito.

Cassazione sezione VI, rg. 6888/2015

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f

10.

Analogamente manifestamente infondato in fatto è il motivo

riguardante la pretesa illegalità della sanzione determinata in violazione del
limite previsto dall’art. 99 comma 6 cod. pen. Se sul punto risulta effettivamente
omessa la valutazione della Corte, tuttavia la mera visione del certificato del
casellario consente di verificare che Cossentino ha riportato condanne per
complessivi anni due, mesi tre e giorni venti di reclusione, ben maggiori

recidiva; anche in questo caso, trattandosi di mera constatazione della
correttezza di un calcolo avente potenziali conseguenze giuridiche, privo di
implicazioni di merito, il difetto di argomentazione può essere sanato in questa
sede, rilevando la manifesta infondatezza, in fatto, dell’assunto posto a base del
motivo.
11. La corretta contestazione ed applicazione della recidiva esclude che
possa essersi verificata la prescrizione del reato, poiché impone di determinare il
periodo rilevante a tal fine in anni sedici e mesi otto di reclusione, non ancora
decorsi, risultando il reato consumato il 24/11/2006.
12. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende,

in

applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/07/2015

dell’aumento di anni uno e mesi quattro applicato in aumento per effetto della

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