Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35678 del 15/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35678 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 15/05/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Scuderi Domenico, nato a Catania il 30.9.1979
avverso la sentenza 1335/12 della Corte d’appello di Catania, la sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
i

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15.5.2012, la Corte di appello di Catania , in riforma
della sentenza del Tribunale cittadino, riqualificava il reato ascritto allo Scuderi

1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a
motivo :
a) Inosservanza di norma processuale ex art. 606 comma I lett. c)
c.p.p. in relazione all’art. 521 c.p.p.e violazione del diritto di difesa ex
art. 1 1 1 comma II Cost. Lamenta il ricorrente la violazione del principio
di correlazione tra l’imputazione contestata e

sentenza, atteso che,

attraverso l’iter del processo di primo grado, non si è consentito al
ricorrente di difendersi concretamente in ordine all’accusa di
ricettazione per la quale è stato condannato. Scuderi si è difeso in
primo grado dall’accusa di furto e non è mai stato messo nelle
condizioni di

difendersi dall’accusa di ricettazione:

il Collegio,

riqualificando giuridicamente il fatto precedentemente contestato, ha
violato il diritto di difesa dell’odierno imputato,privandolo della
possibilità di addurre a propria difesa elementi più puntuali circa la
ricettazione. La stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo, con Sentenza
11 Dicembre 2007, Drassich c. Italia, ha statuito che la garanzia del
contraddittorio deve essere assicurata all’imputato anche in ordine alla
diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice, alla luce
dell’art. 111 comma 2 Cost., che investe non soltanto la formazione
della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione
giuridica del fatto commesso;
b) Inosservanza delle legge penale ex art. 606 comma I lett. b) c.p.p.
in relazione all’art. 648 c.p. per illogicità e insufficienza della
motivazione ex art. 606 comma I lett. e) c.p.p…Sono insufficienti le
motivazioni che dimostrano la sussistenza dell’elemento oggettivo
del reato di ricettazione perché l’unico dato certo è che il ricorrente
avesse il possesso del mezzo su cui il materiale ferroso è stato
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ai sensi dell’art.648 cod.pen., confermando la pena inflitta dal primo giudice.

rinvenuto; ma egli non è mai stato individuato dai testi come uno dei
soggetti presenti sul luogo del rinvenimento e nessun altro elemento
probatorio è stato acquisito e riportato in sentenza per dimostrare la
riferibilità al ricorrente delle presunte attività di acquisto, ricezione o
occultamento del materiale di rame, ovvero che abbia acquistato,
ricevuto o occultato cose provenienti da reato o si sia intromesso
affinché ciò avvenisse. Non risulta nemmeno individuato il reato

l’insussistenza dei presupposti integrativi della fattispecie di
ricettazione.
c) Inosservanza della legge penale e difetto di motivazione ex art.
606, comma I, lett. b) ed e) in relazione all’art. 62 bis c.p.. La Corte
ha omesso ogni valutazione degli elementi addotti dalla difesa a
sostegno del richiesto beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 La censura relativa alla modifica della qualificazione giuridica del fatto
addebitato si alimenta con il non pertinente richiamo al principio di diritto
affermato dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, con la decisione Drassich
c. Italia del 2007 che vuole, perché sia salvaguardato il diritto alla difesa, che
l’imputato sia previamente informato dell’eventualità che il fatto contestatogli
possa essere diversamente qualificato dal giudice .
2.2 Tale principio è stato, da questa Corte, parametrato nella sentenza n.
45807 del 2008, Drassich, Rv. 241754, partendo dalla considerazione che ai
fini della sussistenza della violazione del principio di correlazione tra accusa e
difesa non è sufficiente qualsiasi modificazione dell’accusa originaria ma è
necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. Ne
consegue che la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel
capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre
l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto accertato in sentenza, inteso
come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica , che spetta al
giudice individuare nei suoi esatti contorni. Per la salvaguardia del diritto al
contraddittorio,è stato, pertanto, affermato che una interpretazione
dell’art.521 cod.proc.pen. ,coerente con la decisione di Strasburgo, vuole che
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presupposto e l’origine delittuosa del materiale, essendo palese

l’imputato sia previamente informato , con un provvedimento del giudice ,
dell’eventualità che il fatto contestatogli possa essere diversamente qualificato,
soltanto se manchi una specifica richiesta del pubblico ministero in tal senso,
sicchè nel corso del dibattimento l’imputato non sia stato sollecitato al
contraddittorio sul punto.
2.3 Nel caso in esame, la procedura rispettosa di tale diritto difensivo è stata
correttamente seguita, in quanto la riqualificazione del fatto è stata

requisitoria ,rendendo in tal modo non pertinente un intervento d’ufficio del
giudice , essendo stato rispettato il diritto al contraddittorio della difesa che
aveva avuto ampio margine per contro dedurre.
2.4 n secondo motivo di gravame è manifestamente infondato perché il ricorrente,
lungi dall’individuare momenti di criticità nella motivazione del provvedimento, si
limita a prospettare , come maggiormente fondata e credibile, la propria
alternativa versione dei fatti. La motivazione della Corte di merito, peraltro, non
merita censure perché l’affermazione della responsabilità penale sì fonda su risultati
interpretativi già vagliati positivamente dalla giurisprudenza di legittimità . In
particolare è già stato deciso che la prova del verificarsi del delitto presupposto
,che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un
giudiziale accertamento ne’ l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto
risulti “positivamente” al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’articolo
648 cod. pen. ( Sentenza n. 3211 del 1998 Rv. 213597; Sentenza n. 29685 del
2011 Rv. 251028 ) e che comunque ai fini della configurabilità del delitto
di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da
delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.(N. 41423 del
2010 rv 248718 , N. 2804 del 1992 Rv. 189396, N. 8072 del 1996 Rv. 205609, N.
18034 del 2004 Rv. 228797, N. 4170 del 2007 Rv. 235897).
2.5 L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché il primo giudice di
merito, alla cui valutazione si è rifatta la Corte territoriale, ha riconosciuto le
attenuanti generiche proprio in funzione dell’adeguamento della pena alla ritenuta
gravità del fatto ed ,inoltre, perché in sede di legittimità non è consentita una
rivalutazione del giudizio di merito sull’entità della pena.
3.Ala luce delle argomentazioni che precedono ,il ricorso deve essere rigettato: ai
sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., il rigetto del ricorso comporta la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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espressamente richiesta dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ,in

P.Q.M.

Rigett il ri orso e condanna il ricorrente al pagamento dette spese proc suah.
Così d iso R rriz il 15 maggio 2013
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Il Con glie e
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Il Presi ente
osito)

(M B. !dde

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