Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35675 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35675 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALANO GAETANO N. IL 25/10/1971
avverso la sentenza n. 4505/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e ha concluso per

Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

e

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 25.9.2012, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale
riforma della decisione di primo grado riduceva nei confronti di Galano
Gaetano la pena per il reato di ricettazione contestato al capo b) della rubrica
ad anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione dell’art.606 lett.b) c.p.p., in relazione al periodo di sospensione
erroneamente calcolato in giorni 143 anziché 60 per un rinvio dal 6.5.2005 al
26.9.2005, nonché la violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p.per mancanza
contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’assenza
dell’elemento psicologico del reato e alla qualificazione del reato.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il rinvio è stato disposto dal 6.5.2005 al 26.9.2005 e pertanto in data
anteriore all’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha
stabilito, in caso di sospensione del processo per impedimento dell’imputato
o del suo difensore, che l’udienza non possa essere differita oltre il
sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento.
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, correttamente non si è
quindi tenuto conto della disposizione in questione, applicabile soltanto con

1

riguardo ai rinvii disposti dopo l’introduzione della normativa di cui alla
legge sopraindicata (v.Cass.Sez. U, Sent. n. 43428/2010 Rv. 248383)
A ciò aggiungasi che il rinvio è stato disposto per adesione del
difensore all’astensione delle udienze proclamata dalle organizzazioni di
categoria; in tal caso, il limite di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma
primo, n. 3, c.p.., non si applica, con la conseguenza che il corso della

giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative
dell’Ufficio procedente (v., da ultimo, Cass.Sez.V, Sent. n. 18071/2010 Rv.
247142).
Il secondo motivo ricorso è del tutto inammissibile in quanto privo
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello; con le
medesime, si muovono poi non già precise contestazioni di illogicità
argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal
ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive
di quelle dispiegate nella sentenza impugnata, con la finalità di ottenere una
nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.
La Corte d’Appello ha ritenuto la responsabilità del Galano con
motivazione incensurabile in questa sede, in base al possesso dell’assegno e
alla mancata giustificazione a riguardo della sua provenienza, in conformità
con l’insegnamento di questa Corte per cui la ricorrenza dell’elemento
indicativo del dolo non viene affermata sulla base della stigmatizzazione

prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta

negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto
oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine
alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere la cosa
provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176/07; Sez.II, n.15757/03; Sez.II, n.
1176/03).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere(
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché

ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle amm d
Cos à el serato, 1117.4.2013.

bere estensore
a Cervad o

Il Pr sidente
Anto

sposito

P.Q.M.

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