Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35674 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35674 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPANU ANGELO MAURO N. IL 02/08/1973
NUVOLI FRANCESCO N. IL 16/09/1978
avverso la sentenza n. 345/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

QLL

Data Udienza: 30/05/2014

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Sassari, con sentenza confermata dalla
Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 29/11/2012, ha

aggravate in danno di Nuvoli Mario, aggredito con uno sgabello all’interno della
cella in cui tutti si trovavano, oltre che per il danneggiamento delle suppellettili
della cella.
Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni rese dalla persona offesa e di
due testi, nonché la certificazione medica acquisita agli atti.

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati.
21. L’avv. Maria Letizia Doppiu Anfossi, nell’interesse di Spanu Angelo Mario, e
l’avv. Alberto Sechi, nell’interesse di Nuvoli Francesco, lamentano, con identico
motivo, la violazione dell’art. 178 cod. proc. penale. Deducono che il 17/7/2012
la Corte d’appello dispose il rinvio del processo per impedimento dell’imputato
Nuvoli Francesco, invece che per impedimento di uno dei componenti del collegio
giudicante, e dispose contestualmente la sospensione del corso della
prescrizione. Ciò fece erroneamente, in quanto la causa di rinvio costituita
dall’impedimento del giudice prevale – per priorità logica – su quella costituita
dall’impedimento dell’imputato, per cui non avrebbe potuto essere dichiarata la
sospensione della prescrizione, con la conseguenza che alla data della sentenza
d’appello il reato era già prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorrenti si dolgono, in sostanza, dell’erroneo calcolo dei termini di
prescrizione.
Il motivo è manifestamente infondato. Dall’esame dei verbali di udienza consentito a questa Corte, dovendo valutarsi i presupposti di una causa estintiva
del reato collegati alla vicenda processuale – si evince che l’udienza del
17/7/2012 fu rinviata al 29/11/2012 per impedimento del giudice Delogu. Di
questo rinvio non è stato tenuto conto ai fini della prescrizione.
Ai fini della prescrizione è stato tenuto conto, invece, del rinvio disposto
all’udienza del 17/4/2012 per impedimento dell’imputato (l’udienza fu rinviata al
2

condannato Spanu Angelo Mario e Nuvoli Francesco a pena di giustizia per lesioni

17/7/2012), oltre che delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di
primo grado, per giorni 364 (non contestati). Pertanto, tenuto conto del tempus
commissi delicti (3/4/2004), delle sospensioni intervenute nel giudizio di primo
grado (per giorni 364) e della sospensione intervenuta nel giudizio d’appello (per
giorni 61), la prescrizione è venuta a maturazione dopo la sentenza d’appello, in
data 1/12/2012. Trova pertanto applicazione la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto

cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (principio affermato, in
maniera mai più messa in discussione, da Sezioni Unite De Luca sent. n. 32 del
2000).
I ricorsi sono pertanto inammissibili. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma
a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/5/2014

di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le

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