Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35674 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35674 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIFARATTI PIETRO N. IL 18/09/1954
avverso la sentenza n. 1788/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
29/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
c e ha concluso per

Udito, per la parte i ile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

inammissibile.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.11.2011, la Corte d’Appello di Bari, in parziale
riforma della decisione di primo grado riduceva nei confronti di Cifaratti
Pietro la pena per i reati di ricettazione contestati ai capi b) e c) della rubrica
ad anni uno mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., in relazione all’attendibilità del
riconoscimento dell’imputato ad opera dei Carabinieri di Andria.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione
Il ricorso è del tutto inammissibile in quanto privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte
delle motivazioni svolte dal giudice d’appello; con le medesime, si muovono
poi non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo
doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte
ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella
sentenza impugnata, con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle
prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.
La Corte d’Appello ha ritenuto la responsabilità del Cifaratti con
motivazione incensurabile in questa sede, in base al possesso
dell’autovettura e al riconoscimento da parte dei Carabinieri, al momento che
l’imputato si era liberato del passamontagna che gli copriva il volto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

1

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delli ammende.
Così rei berato, i117.4.2013.

in ragione dei motivi dedotti.

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