Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35674 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35674 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Data Udienza: 14/05/2015

REGISTRO
JALIL AMINE, nato in Marocco il 24.10.1990
avverso la sentenza n. 3669/2014 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 10 novembre
2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Brescia ha, giudicando su rinvio di
questa Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 11.7.2012 ed in
accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Generale di Brescia, dichiarato Jalil Amine
colpevole anche del reato di tentata estorsione di cui al capo B dell’imputazione e, ravvisata la

GENERALEN. 3911/15

continuazione con i reati di rapina (capo A) e di porto di coltello (capo C), rideterminato la
pena complessiva in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa, con revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza del Tribunale di
Genova in data 16.12.2010.

2. Jalil Amine ricorre personalmente e tramite il suo difensore di fiducia avverso la sentenza
in epigrafe, deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale motivato in modo
apparente circa la determinazione della pena, senza far riferimento a tutti gli elementi di cui

stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178 e ss., 420 e ss., 97 c.p.p., 111 Cost. e
6 CEDU per avere la Corte d’Appello di Brescia tenuto udienza il 10.11.2014 nonostante il
difensore del ricorrente avesse prontamente comunicato il suo legittimo impedimento, dovuto
a concomitante impegno professionale dinanzi alla Corte d’Appello di Milano per processo con
imputato detenuto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non ha pregio, poiché la sentenza impugnata (p. 9) evidenzia un’ampia e
puntuale motivazione circa il diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche, invocata con
l’atto d’appello. Inoltre deve rilevarsi che nel caso di specie la pena irrogata per il più grave
reato di rapina è pari al minimo edittale (ridotta di 1/3 per effetto della concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.), sicché l’obbligo di motivazione del giudice è
correttamente assolto mediante il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono
impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013, Rv. 256464).
Il secondo motivo di ricorso è pure infondato.
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento
che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto,
cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena
conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che
rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti
l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere
l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod.
proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6,
n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Nel caso di specie il difensore non ha adempiuto
l’onere di dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è
desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter,
comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47584 del 15/10/2014, Rv. 261251), sicché del

all’art. 133 c.p. evidenziati nei motivi di impugnazione; 2) inosservanza di norme processuali

tutto correttamente la Corte d’Appello – che aveva tra l’altro fatto tutto il possibile per venire
incontro alle esigenze segnalate dal difensore modificando per ben due volte l’orario del
processo de quo

ha dapprima differito l’orario dell’udienza segnalando che il difensore istante

non aveva comprovato l’impossibilità di farsi sostituire (provvedimento depositato il
5.11.2014) e, quindi, proceduto a giudizio all’udienza del 10.11.2014 in presenza
dell’imputato, al quale è stato nominato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4,
c.p.p..
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14 maggio 2015.

pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA