Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35673 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35673 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALEOTTI CHRISTIAN N. IL 01/05/1975
avverso la sentenza n. 165/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 30/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
U i ito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ch ha concluso per
Udito, per la part civile, l’Avv
Uditi difensor vv.
Data Udienza: 17/04/2013
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 31.5.2012, la Corte d’Appello di Trento, sezione
distaccata di Bolzano, in parziale riforma della decisione di primo grado
previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art.712 c.p. riduceva la pena nei
confronti di Galeotti Christian a mesi due di arresto.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p., in relazione agli artt.197 bis, co.6 e 192,
co.3 c.p.p.per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, e erronea
valutazione delle emergenze istruttorie, nonché la violazione dell’art.606
lett.b) per omessa declaratoria della estinzione per prescrizione della
contravvenzione commessa il 5 maggio 2008.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è del tutto inammissibile in quanto privo
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello; con le
medesime, si muovono poi non già precise contestazioni di illogicità
argomentativa, ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal
ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive
di quelle dispiegate nella sentenza impugnata, con la finalità di ottenere una
nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.
La Corte d’Appello ha ritenuto la responsabilità del Galeotti
riqualificando il fatto ai sensi dell’art.712 c.p., con motivazione incensurabile
in questa sede in considerazione del possesso del ciclomotore di provenienza
1
furtiva e dello stato in cui lo stesso si trovava al momento dell’acquisto
(blocchetto di accensione forzato e senza documenti).
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il termine
massimo di prescrizione di anni cinque non è ad oggi decorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa mento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle a mende.
Oberato, i117.4.2013.
gliere estensore
la Cerva oro
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Il P4 esidente
*o Esposito
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere