Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35673 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35673 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Data Udienza: 14/05/2015

REGISTRO
PREKA VALTIN, nato a Lezhe (Albania) il 12.11.1987
avverso la sentenza n. 4230/2014 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 12 dicembre
2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso
chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Brescia ha, giudicando su rinvio di
questa Corte e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della stessa Corte di Appello
del 22.1.2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 26.3.2012,
ravvisata la continuazione tra i reati per cui si procede e quelli di cui alla sentenza di

GENERAL:
N.3814115

applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Brescia
in data 17.2.2010, ritenuto più grave il reato di rapina di cui al capo D della presente
imputazione, rideterminato la pena complessiva in anni dieci di reclusione e euro 3.600,00 di
multa.

2. Preka Valtin ricorre tramite il suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe,
deducendo: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto più grave il delitto di
rapina pluriaggravata di cui al capo D dell’imputazione, prendendo la relativa condanna a base

G.U.P. del Tribunale di Brescia ex art. 444 c.p.p. innanzi citata, passata in giudicato,
riguardava contestazioni per più gravi violazioni degli artt. 73, commi 1 e 1 bis lett. a) e 6
D.P.R. 309/1990, 3 e 4, comma 1 n. 7, L. 75/1958, 416, commi 1, 2 e 3, c.p., nonché plurime
contestazioni di rapina e quella del delitto di tentato omicidio aggravato; 2) omessa
motivazione in ordine alla congruità dell’aumento di pena complessivo a titolo di continuazione
per i fatti già giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Brescia, determinato in tre anni di reclusione
e 600,00 euro di multa, pena che sarebbe all’evidenza eccessiva tenuto conto del fatto che se i
reati di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova fossero stati considerati e giudicati con la
sentenza del G.U.P. di Brescia si sarebbe pervenuti a condanna non superiore ad anni sei di
reclusione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo sollecita una diversa valutazione in fatto,
preclusa in questa sede, circa la gravità dei reati che lo stesso ricorrente aveva chiesto fossero
considerati

quoad poenam avvinti dal vincolo della continuazione, allorché la sentenza

impugnata giustifica in modo puntuale, esauriente e immune da vizi logici e giuridici le ragioni
per le quali la Corte territoriale ritiene che, tra quelli posti in continuazione, il reato più grave
sia in concreto la rapina pluriaggravata di cui al capo D dell’imputazione (p. 4 e s., con preciso
riferimento alle modalità attuative, al valore dei beni sottratti e alla impossibilità di riconoscere
per tale reato le attenuanti generiche al contrario concesse per i reati oggetto della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti prounciata dal G.U.P. di Brescia).
Il secondo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, perché non si confronta con la motivazione
della sentenza impugnata e resta basato su indimostrate congetture circa l’eccessività
dell’aumento complessivo di pena per la continuazione riguardante proprio quei reati,
compendiati in ben 36 capi di imputazione, dei quali col primo motivo di ricorso si è sostenuto
la prevalente gravità.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

2

del calcolo dell’aumento per la continuazione relativo agli altri reati, allorché la sentenza del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2015.

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