Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35672 del 30/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35672 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
LATAMBLE’ HERRERA MARTHA BARBARA N. IL 19/06/1970
avverso la sentenza n. 165/2009 GIUDICE DI PACE di MESTRE, del
12/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in Apersona del Dott. ,’914A–t“
(4,01,
che ha concluso per ) Idoti~dLtuida bit t

R1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Mestre, con sentenza del 12 gennaio 2010, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Latamblè Herrera Martha
Barbara per i reati di ingiuria e minacce in danno di Voltolina Caterina per

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Venezia, il quale lamenta, quale unico
motivo, la violazione di legge non potendo condividersi, per contrasto con la
prevalente giurisprudenza di legittimità, l’assunto del giudicante di merito circa
l’applicabilità della suddetta formula assolutoria sulla base della mera assenza al
dibattimento della parte querelante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di
giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni in senso contrario alla
prevalente giurisprudenza, hanno statuito, con la sentenza n. 46088 del 30
ottobre 2008, che: “all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente
disciplinata dagli articoli 21, 28 e 30 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.
274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la
sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di
querela”, in ciò confermando l’indirizzo prevalente secondo cui non si ha
remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal
reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo
di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; né alla omessa
comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla
persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come
remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale,
non può essere integrata da un comportamento processuale (v. Cass. Sez. V, n.
6771 del 12 dicembre 2005).

1

intervenuta remissione tacita di querela.

3. Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnata sentenza annullata con
rinvio al Giudice di pace di Venezia, stante la soppressione del Giudice di pace di
Mestre, per un nuovo giudizio.
P.T.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.

Venezia per nuovo giudizio.

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