Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35672 del 18/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35672 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 2 luglio 2015 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
nei confronti del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,
nel procedimento verso D’Angelo Luca, nato a Teano il 26/04/1994;
visti gli atti e i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Sergio Del Core, il quale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la
competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
rilevato che il difensore del D’Angelo non è comparso.

RITENUTO IN FATTO
1. D’Angelo Luca è stato arrestato il 28 novembre 2014, in Mondragone,
nella flagranza del reato di estorsione, come si legge nell’ordinanza di convalida
e contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere,
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 10 dicembre 2014 (nell’atto di sollevazione del conflitto da parte dello
stesso Giudice si parla invece di fermo disposto ed eseguito, il 28 novembre
2014, dal Procuratore distrettuale della Repubblica di Napoli, convalidato, in

Data Udienza: 18/08/2015

relazione al luogo di esecuzione del provvedimento precautelare, dal Giudice
samrnaritano).
Il procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere col n. 17981/14, a seguito dell’arresto in flagranza del D’Angelo,
indicava come oggetto delle indagini il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.)
aggravato dal metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito dalla legge
n. 203 del 1991).

convalida dell’arresto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel detto provvedimento del 10 dicembre 2014, ha ritenuto
tuttavia che il delitto dovesse, allo stato degli atti, essere qualificato come
concorso in estorsione (insieme al D’Angelo per lo stesso fatto è indagato il
minorenne Leone Alfredo), escludendo la gravità indiziarla con riguardo alla
circostanza aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e, perciò,
affermando la propria competenza, non solo surrogatoria ex art. 390, comma 1,
cod. proc. pen., a procedere in sede cautelare.
Successivamente, in data 8 gennaio 2015, il procedimento iscritto presso la
Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del D’Angelo,
già sottoposto alla misura coercitiva di massimo rigore per la quale il Giudice si
era dichiarato competente escludendo, come detto, l’aggravante ad effetto
speciale, è stato trasmesso alla Procura distrettuale presso il Tribunale di Napoli
per essere riunito ad altro procedimento per fatti di criminalità organizzata,
recante il numero di iscrizione n. 17841/2014.
Tale riunione è formalmente avvenuta il 13 gennaio 2015 e, a seguito di
essa, la Procura distrettuale ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari della
sede di emettere, nei confronti del D’Angelo, nuova ordinanza di custodia
cautelare in carcere per lo stesso fatto per cui era stato arrestato il 28 novembre
2014, col riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152
del 1991.
Prima che il Giudice distrettuale per le indagini preliminari si pronunciasse
su tale richiesta cautelare, il 9 giugno 2015 il D’Angelo ha chiesto la revoca o la
sostituzione della misura coercitiva di massimo rigore, come sopra applicata nei
suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Il Giudice distrettuale, ritenendo che la competenza a decidere sulla revoca
o modifica della misura fosse del giudice che l’aveva emessa, dichiaratosi
competente anche in sede cautelare per avere escluso la gravità indiziaria con
riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale, ha trasmesso gli atti al
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Nell’applicare la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, previa

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per
la decisione sull’istanza del’indagato.
Il Giudice investito, però, ha declinato la propria competenza sul
presupposto che gli atti erano stati ormai trasmessi al Giudice distrettuale,
nell’ambito di procedimento iscritto presso l’ufficio di Procura sulla base
dell’ipotesi criminosa più grave (estorsione aggravata dal metodo mafioso),
suscettibile di approfondimenti nel corso delle indagini, ancorché riconosciuta

ha sollevato, pertanto, conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti alla
Corte di cassazione.

2. Il Procuratore generale, nell’odierna udienza, ha concluso a favore della
competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va, innanzitutto, rilevato che sussiste conflitto negativo di competenza, a
norma dell’at. 28, comma 1, cod. proc. pen., poiché due giudici hanno
contemporaneamente ricusato di prendere cognizione della medesima istanza di
revoca o sostituzione di misura coercitiva, ex art. 299 cod. proc. pen., proposta
dalla stessa persona e per lo stesso fatto.
La tesi del giudice circondariale è imperniata sulla distinzione tra giudice
emittente la misura e giudice che procede, da identificare nel giudice distrettuale
presso l’ufficio di procura che ha iscritto la notizia di reato, qualificata dalla
circostanza aggravante del metodo mafioso; tale giudice dispone degli atti e,
quindi, è competente a decidere sull’istanza di revoca o sostituzione della misura
cautelare; a sostegno è citata la sentenza n. 27181 del 2013 di questa Corte,
secondo la quale sarebbe sufficiente l’iscrizione della notizia di reato, con
l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, a radicare la competenza
distrettuale del giudice per le indagini preliminari, non incidendo sulla
competenza dello stesso giudice l’eventuale esclusione dell’aggravante in sede
cautelare.
Il giudice distrettuale ritiene, invece, che la riconosciuta competenza ad
emettere la misura cautelare da parte dell’omologo giudice circondariale, senza
che sia sopravvenuta diversa declaratoria di competenza da parte dello stesso
giudice distrettuale, non ancora pronunciatosi sulla richiesta di rinnovata
applicazione della misura di massimo rigore nei confronti dello stesso indagato e
per lo stesso fatto, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, cit.,
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come non sostenuta da gravi indizi al tempo dell’iniziale decisione cautelare; e

imponga al giudice emittente l’originaria misura di decidere sulla sua revoca o
sostituzione.
A conforto richiama la sentenza n. 29343 del 2009 di questa Corte, secondo
la quale la trasmissione degli atti ad altro ufficio di procura per motivi di
competenza non avrebbe effetto sulle misure cautelari in corso, emesse da
giudice riconosciutosi competente, fino a quando un altro organo di giurisdizione
non sia formalmente investito del medesimo procedimento con ordinanza

2. Ritiene la Corte, che il conflitto debba essere risolto a favore del Giudice
per le indagini preliminari di Napoli, quale giudice che procede, a norma dell’art.
279 cod. proc. pen.
Il procedimento iscritto il 28 novembre 2014 presso la Procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, a seguito dell’arresto in flagranza di
D’Angelo Luca, indicava come reato attribuito allo stesso quello previsto dagli
artt. 110 e 629 cod. pen., aggravato dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e la
trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari circondariale è stata
giustificata esclusivamente dal luogo di esecuzione dell’arresto, in ragione della
preminente esigenza di celerità del controllo, costituendo la pur richiesta
applicazione di misura cautelare coercitiva oggetto di un intervento surrogatorio
del giudice della convalida, in via d’urgenza, necessitante di rinnovazione,

ex art.

27 cod. proc. pen., da parte del giudice territorialmente competente (Sez. 2, n.
5226 del 16/11/2006, dep. 2007, Lomanto, Rv. 235813).
La specificità del caso in esame risiede, come si è detto, nel fatto che il
giudice -investito ratione loci, ex art. 390, comma 1, cod. proc. pen., e non
perché funzionalmente competente con riguardo al reato indicato dal pubblico
ministero- ha emesso, previa convalida dell’arresto, la misura coercitiva di
massimo rigore dichiarandosi contestualmente competente, per avere escluso la
gravità indiziaria con riguardo alla circostanza aggravante ad effetto speciale,
radicante la competenza dell’ufficio distrettuale. Il giudice per le indagini
preliminari, infatti, pur essendo vincolato alla richiesta del pubblico ministero in
ordine agli elementi di fatto che integrano la contestazione, può legittimamente
modificare la definizione giuridica dell’addebito (Sez. 6, n. 12828 del
14/02/2013, P., Rv. 254902; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 17/02/2014,
Pisano, Rv. 258983; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617).
Altrettanto legittimamente, però, il pubblico ministero ha proseguito le
indagini sulla base dell’originaria ipotesi criminosa individuante la competenza a
procedere della procura distrettuale, e, come pure si è detto, il procedimento è
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Clir

suscettibile di dar luogo a conflitto.

stato riunito ad un altro, anch’esso pendente in fase di indagini preliminari, di
competenza della stessa procura distrettuale.
Il fatto per cui si procede, dunque, è e resta quello corrispondente alla
notizia di reato, così come iscritta nell’apposito registro di cui all’art. 335 cod.
proc. pen., e non quello eventualmente qualificato in modo diverso dal giudice
del procedimento cautelare incidentale; ciò perché, prima della promozione
dell’azione penale, il procedimento attiene ad un’ipotesi di reato per così dire

confermata o ridimensionata o, addirittura, smentita dalle emergenze
investigative, secondo uno dei possibili esiti investigativi di cui agli artt. 405 e
408 cod. proc. pen.; e, proprio per la permeabilità dell’ipotesi accusatoria, non
ancora fissatasi in una definita azione penale, il giudice per le indagini preliminari
chiamato a provvedere sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e
della persona offesa dal reato, a norma dell’art. 328, comma 1, cod. proc. pen.,
corrisponde a quello competente per il reato oggetto del procedimento iscritto
dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 45215 del 8/11/2007, Bevilacqua, Rv. 238313;
Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, Wang, Rv. 256370).
Nel caso di specie, pur avendo il giudice per le indagini preliminari
circondariale ritenuto il reato ipotizzato di propria competenza, emettendo la
misura coercitiva di massimo rigore, la prosecuzione delle indagini sulla base
dell’iniziale notitia criminis implicante la competenza della procura e del giudice
distrettuali, con la conseguente trasmissione degli atti all’ufficio procedente, ha
legittimamente determinato l’investitura del giudice distrettuale, sia della nuova
richiesta di parte pubblica diretta ad ottenere l’applicazione della misura
coercitiva di massimo rigore a carico dello stesso indagato e per il medesimo
fatto, sia della richiesta dell’interessato -già in stato di custodia cautelare in
carcere sulla base della più tenue qualificazione del fatto ritenuta dal giudice
circondariale- di revoca o sostituzione della medesima misura.
In conclusione, va affermato il seguente principio: la competenza del giudice
per le indagini preliminari, di cui all’art. 328 cod. proc. pen., va individuata in
base alla notizia di reato iscritta nell’apposito registro previsto dall’art. 335 cod.
proc. pen.; quando di procede per uno o più delitti indicati nell’art. 51, commi 3
bis, 3 quater e 3 quinquies, cod. proc. pen., la decisione sulle istanze delle parti
spetta al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per il reato iscritto, a
norma dell’art. 328, commi 1 bis e 1 quater, cod. proc. pen.; tale competenza
comprende anche l’applicazione, la revoca ovvero le modifiche delle modalità
esecutive delle misure cautelari prima dell’esercizio dell’azione penale, ai sensi
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fluida e suscettibile, nel corso delle indagini e fino alla loro chiusura, di essere

dell’art. 279 cod. proc. pen., e ciò anche nel caso di misura che sia stata emessa
da giudice per le indagini preliminari non distrettuale, dichiaratosi
incidentalmente competente, nell’ambito di un procedimento che però risulti e
permanga iscritto per delitti attribuiti al procuratore della Repubblica distrettuale
a norma dell’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinguies, cod. proc. pen.

3. Segue la dichiarazione di competenza del Giudice per le indagini

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 18/08/2015.

preliminari del Tribunale di Napoli cui gli atti devono essere trasmessi.

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