Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35671 del 20/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35671 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 20/08/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da La Porta Mattia, n. a Novara il 30.03.1991,
rappresentato e assistito dall’avv. Natale Fusaro, d’ufficio, avverso la
sentenza della Corte d’appello di Bologna, seconda sezione penale, n.
5539/2012, in data 16.01.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola
Filippi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28.04.2009, resa all’esito di giudizio
abbreviato, il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica,

1

dichiarava La Porta Mattia responsabile dei reati di lesioni personali
aggravate in concorso in danno di Lombardo Ivan e di Marchesi Giulio
(capo A) e di minaccia in danno di Censi Giuliana (capo B) e, ritenuto
il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno di
reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale ed il
risarcimento dei danni cagionati alle parti civili da liquidarsi in
separata sede, con assegnazione di provvisionale pari ad euro

1.000,00 per ciascuna parte civile e condanna dell’imputato alle spese
sostenute da queste ultime.
2. Avverso detta sentenza, la difesa dell’imputato proponeva appello
contestando l’affermazione di penale responsabilità in relazione al
capo B), la sussistenza dell’aggravante della crudeltà in relazione al
capo A), la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
3. Con sentenza in data 16.01.2015, la Corte d’appello di Bologna, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l’aggravante
di cui al capo A), rideterminava la pena inflitta nella misura di mesi
otto e giorni venti di reclusione, con ulteriore condanna dell’imputato
al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili e
conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
4. Avverso detta sentenza, La Porta Mattia propone ricorso per
cassazione per i motivi di seguito indicati.
4.1. In via preliminare, chiede l’applicazione, in via retroattiva,
dell’art. 131 bis cod. pen., quale introdotto dal d.lgs. n. 28/2015
attesa la particolare tenuità del fatto commesso da persona
incensurata e poco più che diciottenne al momento del fatto, con
lesioni di modesta entità procurate alle vittime del reato di cui al capo
A) in relazione al quale era stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 61
n. 4 cod. pen. (primo motivo).
4.2. Denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione
agli artt. 541, 598 e 600 cod. proc. pen., essendo stato lo stesso
condannato a pagare le spese di difesa nel secondo grado di giudizio
delle parti civili Lombardo e Marchesi pur se lo stesso non aveva
proposto alcun motivo di gravame avverso le statuizioni civili rese in
primo grado (secondo motivo).
4.3. Denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 612 cod. pen. avendo i giudici di merito pronunciato condanna

2

pur in presenza di utilizzo di espressioni non costituenti la reale
prospettazione di un ingiusto danno ma semmai di semplice mera
ostentazione di momentanea superiorità, tali da non integrare la
fattispecie di reato in contestazione (terzo motivo).
4.4. Chiede la sospensione dell’esecuzione della condanna civile, con
riferimento alle spese processuali liquidate ed alle provvisionali ai
sensi dell’art. 612 cod. proc. pen. attesone l’elevato ammontare

soli ventiquattro anni con oggettive difficoltà ad inserirsi nel mondo
del lavoro (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure
(con riferimento ai primi tre motivi) e per non impugnabilità in questa
sede, nelle forme richieste, del provvedimento (in relazione all’ultimo
motivo).
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.
Va preliminarmente evidenziato come la questione relativa alla
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui
all’art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, con conseguente sua
applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di
legittimità a norma dell’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.,
qualora non sia stato possibile proporla in appello; la relativa
prospettazione, peraltro, non implica necessariamente l’annullamento
della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere
respinta ove non ricorrano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto
(cfr., Sez. 3, sent. n. 21474 del 22/04/2015, dep. 22/05/2015,
Fantoni, Rv. 263693).
Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come nella fattispecie la
succitata causa di esclusione della punibilità non possa trovare corso
proprio per la gravità del fatto espressamente riconosciuta dai giudici
di merito: gravità desunta, con motivazione del tutto congrua e priva
di vizi logico-giuridici, non solo con riferimento alle modalità di
causazione delle lesioni e dell’entità delle stesse ma anche per la
presenza di una condotta posta in essere da un numero considerevole

i

destinato a causare un grave ed irreparabile danno ad un soggetto di

di soggetti e con l’impiego di inusitata violenza.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
Invero, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese
processuali sostenute in grado di appello dalle parti civili Lombardo e
Marchesi è stata la conseguenza della riconosciuta infondatezza delle
doglianze avanzate dallo stesso (anche in relazione al capo A,
quantomeno con riferimento al mancato riconoscimento delle

l’affermazione della penale responsabilità per i fatti commessi ai
danni delle citate parti civili (sul cui pieno titolo a partecipare al
giudizio d’appello in ragione delle domande svolte non possono
sussistere dubbi) ha trovato piena conferma.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.
Indiscutibile è nella fattispecie la ricorrenza del reato di cui all’art.
612 cod. pen..
Invero, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione
della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un
male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza
che sia necessario che uno stato dì intimidazione si verifichi
concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine
della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza
del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere
dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, sent. n. 45502 del
22/04/2014, dep. 04/11/2014, Scognamillo, Rv. 261678).
5. Infine, identica conclusione di inammissibilità involge il quarto
motivo di ricorso.
Come è noto, la sospensione dell’esecuzione della condanna civile ex
art. 612 cod. proc. pen., quale provvedimento di natura cautelare,
presuppone la pendenza del ricorso per cassazione e non può trovare
ingresso in sede – quale la presente – di decisione definitiva.
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

i

circostanze attenuanti generiche) e nei cui confronti, peraltro,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.8.2015

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