Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35670 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35670 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE LUCA Salvatore, nato a Patti il 2/04/1987;
contro l’ordinanza del Tribunale di Messina emessa 1’8/04/2013;
– udita la relazione in camera di consiglio del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale C. Stabile che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Salvatore De Luca ricorre per cassazione contro l’ordinanza ex art. 309
c.p.p., indicata in epigrafe, confermativa del provvedimento datato 30 marzo 2013,
con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina dispose nei suoi
confronti la misura cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73-74
d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla
sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., avendo il
Tribunale riportato in motivazione elementi ed argomenti, in punto di fatto e di
diritto, non riferibili all’indagato.
3. Il ricorso è fondato. Nella parte di motivazione riferita al pericolo di
reiterazione dei reati, l’ordinanza impugnata evidenzia che “l’attività captatoria ha
consentito di acclarare come lo Scaffidi Andrea assuma nell’ambito del sodalizio un
ruolo centrale, forte dell’esperienza maturata nel settore, tanto da essere
certamente un punto di riferimento per tutti i consumatori della zona”.
4. In questa sede di legittimita e inibito l’esame degli atti per ricostruire la
concreta vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, per cui non è possibile
verificare se il riferimento a Scaffidi costituisce un mero errore materiale di

Data Udienza: 18/07/2013

P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Messina. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att.
c.p.p.
Roma, 18 luglio 2013

indicazione nominativa ovvero è la conseguenza di confusione concettuale tra le
posizioni dei coindagati.
Si impone, perciò, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al giudice
territoriale per nuovo esame.

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