Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3567 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3567 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE MARIA N. IL 05/07/1960
avverso la sentenza n. 4760/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 18/12/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen dott. G. Izzo, il quale ha concluso chiedendo rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione l’indagata e deduce carenza dell’apparato motivazionale con
riferimento agli articoli 273 e 274 cpp.
2.1. Osserva che, innanzitutto, non è stato chiarito donde si evinca la sussistenza di una
preordinata volontà delittuosa. Posto che lo stesso tribunale ammette che le certificazioni
mediche che riguardano la ricorrente sono veritiere, la condotta truffaldina dovrebbe consistere
unicamente nello scambio di dati tra varie pratiche presso l’INPS. Ebbene, non è stato chiarito
quale sarebbe l’azione materiale addebitata alla ricorrente in ordine alla falsificazione. Quanto
alla truffa, è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra gli artifizi e i raggiri, da un lato,
e l’errore della vittima, dall’altro. Ebbene nell’ordinanza ricorsa non se ne fa minimamente
parola.
2.2. In secondo luogo, la ricorrente, con riferimento alle esigenze cautelari, osserva che
il tribunale del riesame accenna ad una radicata capacità criminale e quindi al rischio di
reiterazione. Ancora una volta, però, il collegio cautelare non chiarisce su quale basi fondi il
suo convincimento. Vi è un passaggio, per la verità, nel provvedimento ricorso, che lascia
perplessi, vale a dire quando il tribunale fa riferimento al cosiddetto battage pubblicitario che
sarebbe sorto intorno al fenomeno, appunto, dei falsi invalidi. In pratica si rimprovera alla De
Simone il fatto che, nonostante gli organi di informazione ne parlassero ormai da tempo, la
stessa ebbe la sfacciataggine di perseverare nel suo atteggiamento, pretesamente delittuoso.
2.3. In realtà, nel ritenere la sussistenza di esigenze cautelari con riferimento al pericolo
di reiterazione, il tribunale non fa riferimento agli elementi previsti dalla legge e non dà alcun
peso al fatto che la ricorrente è assolutamente incensurata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La ricorrente va
condannata alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle
ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000.
2. Il tribunale del riesame ha posto in evidenza che gli accertamenti compiuti non hanno
evidenziato la esistenza di alcuna domanda a nome della De Simone, volta a ottenere la
pensione di invalidità; ha anche evidenziato che documenti in possesso della ricorrente sono
falsi perché recano indicazioni numeriche relative a pratiche di altre persone. Da tali elementi il
collegio cautelare ha desunto, certo non illogicamente, che De Simone Maria percepiva
indebitamente una pensione, grazie alla falsificazione della documentazione giustificativa. Si
tratta di elementi più che sufficienti, nella fase delle indagini preliminari, per giustificare un
provvedimento coercitivo. Il fatto che la ricorrente sia effettivamente affetta da patologie,
ovviamente, in tale sede, non può avere alcuna rilevanza.
2.1. E’ poi da osservare che la stessa indagata, almeno per quel che risulta, tanto dal
provvedimento impugnato, quanto dal ricorso, sembra non aver mai sostenuto di aver
presentato domanda e di aver curato la relativa documentazione. La De Simone, in sintesi,
nulla contrappone ai dati e agli elementi che provano la oggettiva falsità della documentazione
che la riguarda. Ovviamente, in base al criterio del cui prodest e in considerazione del fatto che
la donna non poteva essere ignara della sussistenza di un’artificiosa costruzione documentale a
suo favore, il tribunale napoletano ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi nei confronti della
predetta.

1. Il tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di De
Simone Maria, indagata con riferimento ai delitti di falso e truffa aggravata (articoli
476,482,479,468,640 comma primo e secondo cp). Si tratta di un episodio del diffuso
fenomeno dei cosiddetti “falsi invalidi”, vale a dire dell’incasso di pensioni di invalidità sulla
base di documentazione falsificata.

3. Quanto le esigenze cautelari, il provvedimento impugnato mette in evidenza come la
regia occulta di una vasta operazione truffaldina, come quella dei falsi invalidi, sia da ascrivere
alla criminalità organizzata; pone poi in rilievo come lo sviluppo delle indagini in corso debba
essere tutelato e, da ultimo, stigmatizza il fatto che la De Simone abbia agito nell’evidente
certezza della sua impunità.
PQM

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 18 dicembre 2013.-

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 a favore della cassa delle ammende

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA