Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3567 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3567 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIAPANNA GRAZIANO N. IL 16/02/1974
DI EUGENIO DARIO N. IL 23/08/1965

avverso l’ordinanza n. 57/2013 TRIB. LIBERTA’ di TERAMO, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. Gabriele Mazzotta
che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente
all’individuazione del profitto illecito. ;

Uditi difensor Avv. Mauro Di Dalmazio che chiede l’accoglimento
del ricorso;

Data Udienza: 16/09/2014

Con ordinanza 19.12.2013, il tribunale di Teramo ha rigettato la richiesta di riesame presentata ex
art. 324 c.p.p. nell’interesse di Di Eugenio Dario, legale rappresentante della società C.G.E. srl e di
Ciaparma Graziano , avverso il decreto di sequestro preventivo sui beni di Cecchini Giancarlo,
Scipioni Mauro e Ciapanna Graziano, nonché della società C.G. Engineering srl, già C.G.
Engineering s.n.c. di Graziano Ciapanna & C., sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
del valore del profitto del reato continuato e aggravato di falso per induzione e di truffa in danno
della A.SL. di Teramo( di cui agli artt. 110,81 cpv, 48, 479, 640 co. 2 n. 1 , .61 n. 2, 7 ,9 c.p.) ,
indicato al capo 2 della rubrica; nonché del profitto dell’illecito amministrativo , dipendente dal
predetto reato di truffa, di cui agli artt. 24 co. 1,2,3, d.lvo 8.6.2001 n. 231 , in relazione agli artt.
110,81 cpv, 640 co. 2 n. 1,61 n. 2,7,9, c.p. , in danno della A.S.L. di Teramo ,indicato al capo 4,
fatti commessi e accertati in Teramo negli anni 2012 e 2013.
Nell’interesse di Ciaparma e Di Eugenio sono stati presentati ricorsi che si articolano nei seguenti
comuni motivi :
1. violazione di legge in relazione agli artt. 322 ter c.p.. , 53 d.lgvo 231/01; al combinato disposto di
cui agli artt. 324, 309, co. 9 e 10 c.p.p., in riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti :
nell’ordinanza del tribunale manca l’accertamento sulla sussistenza di tale condizione di
applicabilità della misura cautelare, la cui configurabilità è stata ritenuta sulla base della
riproduzione delle sole indicazioni contenute nell’ordinanza impugnata . Nell’ordinanza
dell’organo del riesame sono dichiarate “condivisibili le valutazioni operate dal Gip ai fini della
sussistenza del fumus commissi delicti nell’ambito del provvedimento impositivo del sequestro”. In
tal modo non è stato tenuto conto delle contrarie allegazioni difensive, conformi all’orientamento
giurisprudenziale, secondo cui ,attesa la natura sanzionatoria del sequestro preventivo ex art. 322
ter c.p.., il sindacato del giudice del riesame deve verificare non solo l’astratta configurabilità del
reato , ma deve estendersi agli elementi che ,per consistenza e significato, consentano una
ragionevole delibazione , allo stato degli atti, di un concreto grado di probabilità logica di successo
della prospettazione accusatoria (sez. 1 n. 40648 del 17.6.2011
Nella fattispecie di sequestro per equivalente ex art. 53 d.lvo 231/2001 nei confronti di una persona
giuridica, il sindacato deve estendersi alla sussistenza dei gravi indizi e quindi anche del profilo
della colpevolezza, di cui deve essere considerato il fumus . In sostanza viene richiesto un “fumus
delicti allargato”, che coincide con l’accertamento dei gravi indizi di responsabilità dell’indagato .
Dalla lettura delle contestazioni mosse alla C.G. Engineering e per essa al suo legale rappresentante
non è dato rinvenire alcuna condotta tipizzante il reato ipotizzato, per dedurne la partecipazione ad
un asserito “sistema fraudolento”.
Le circostanze richiamate dalla tesi accusatoria rappresentano circostanze normali ed usuali nelle
dinamiche delle imprese e nella disciplina degli appalti ; relativamente alla asserita mancanza di
requisiti prescritti, sotto il profilo delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, va
rilevata la sua erroneità ,posto che la valutazione è rimessa esclusivamente alla stazione appaltante
2. Violazione di legge in riferimento agli artt. 125 co. 3, 324,309 co. 9 c.p.p. : assoluta carenza di
motivazione sulla sussistenza del fumus, laddove il tribunale afferma di condividere le valutazioni
relative al divario tra i corrispettivi richiesti e conseguiti dalla C.G. Engineering snc sia per l’entità
del divario , sia per l’entità del quanto dalla stessa società richiesto per il medesimo servizio. Non
può parlarsi di motivazione indiretta, : manca l’espresso rinvio all’atto di riferimento nonché la
dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento
e degli argomenti addotti dalla difesa;

FATTO E DIRITTO

I ricorsi sono meritevoli di accoglimento nel limite che sarà specificato.
I motivi sulla sussistenza del fumus commissi delicti , riferiti alla misura cautelare in ordine ai beni
delle persone fisiche e della società C.G. Engineering srl , sono manifestamente infondati, in
quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi
addentellati storici e tecnici , nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a
infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del tribunale.
Con esse,in realtà, i ricorrenti pretendono la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione dell’ordinanza impugnata — facendo proprie le analisi
fattuali e le valutazioni logico-giuridiche del decreto di sequestro – ha determinato un organico e
inscindibile accertamento giudiziale avente , pur nella relativa certezza della fase delle indagini
preliminari , una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa.
Va rilevato che la motivazione indiretta rinvenibile nell’ordinanza impugnata non è censurabile alla
luce delle specifiche argomentazioni espresse sulla fondatezza del provvedimento di coercizione
reale e sulla infondatezza delle critiche dei ricorrenti .Secondo un razionale e condivisibile
orientamento giurisprudenziale , la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è
da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la
cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di
destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle
ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l’atto di
riferimento sia conosciuto dall’interessato o almeno a lui ostensibile.
Nel caso in esame , l’ordinanza de tribunale richiamato e coordinato con la propria decisione il
decreto del Gip (che costituisce un saggio di alto livello sul tema in discussione) ,ha precisamente
ricostruito e correttamente valutato
– Il quadro generale della fattispecie di truffa aggravata, commessa ai danni dell’ente
pubblico, l’ASL di Teramo, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia
imprenditoriale , che opera nel quadro del servizio sanitario pubblico ;
– le plurime condotte artificiose e truffaldine di Mauro Scipioni e Giancarlo Cecchini,
dirigenti della Asl, di Graziano Ciapanna , legale rappresentante C.G. Engineering s.n.c.,
integranti gli artifici e raggiri idonei a indurre in errore i direttori amministrativo e

3.violazione di legge in riferimento agli artt. 19 e 53 del d.lvo 231/01 e vizio di motivazione in
relazione alla individuazione del profitto confiscabile: la S.C. ha definito profitto del reato,
nell’ambito di attività imprenditoriali connotate da un rapporto sinallagmatico tra impresa e
danneggiato, “il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato
presupposto”. Il decreto di sequestro e l’ordinanza del tribunale non hanno tenuto conto che
trattandosi di reato di truffa, quale reato in contratto (in cui il comportamento criminoso non
coincide con la stipulazione del contratto, ma incide sulla fase di formazione della volontà
contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale) l’oggetto del sequestro ai fini della
confisca per equivalente doveva essere limitato al solo profitto netto (ricavi meno costi) del
contratto.
Sulla specifica doglianza relativa all’individuazione del profitto confiscabile, il tribunale non ha
preso in considerazione alcuna confutazione della difesa, omettendo qualsiasi motivazione sulla
loro fondatezza.
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del profitto e
all’ammontare del sequestro : nella richiesta di riesame è stata rilevata l’erronea determinazione in
e 657.210,05 del profitto , da cui non sono stati detratti i “costi leciti”(costi di produzione, oneri
fiscali, ) , unitamente alla individuazione di errori di calcolo. Su tali doglianze il tribunale non si è
pronunciato , limitandosi ad affermare 11 generale condivisibilità delle valutazioni del Gip e
determinando un censurabile vuoto motivazionale.

sanitario, il direttore generale dell’Asl , facendo loro adottare di delibere causative del
profitto illecito , in favore della predetta società, riguardanti le proroghe dell’appalto per
il servizio antincendio (originariamente affidato alla società Cedi s.d.s , di cui era stato
consulente il Ciaparma) .
il ruolo fondamentale svolto dal Ciapanna ,socio e legale rappresentante della società, ha
messo in moto l’artificioso sistema, finalizzato
a beneficiare delle illegittime proroghe del servizio di sicurezza antincendio, in favore della
C.G. Enineering s.n.c. ( la cui costituzione è da inquadrare nella piano truffaldino)
,nonostante la consapevolezza dell’assenza nella società da lui amministrata, del requisito
della capacità/tecnico/professionale di cui all’art. 42 d. lgs .163/06;
l’offerta economica per immediata attivazione e gestione del centro di emergenza e lotta
antincendio del Presidio Ospedaliero di Teramo , da affidare alla C.G. Engineering s.n.c.;.
offerta rivelatasi di costo spropositato (importo di E 32 e 30), alla luce del compenso,
richiesto dal Ciapanna per i medesimi servizi , in nome della C.G. Engeneering s.n.c.(
divenuta nel frattempo C.G. E. s.r.1.) nell’ambito della successiva procedura negoziata ( 16
e 14,40);
l’appalto è stato poi affidato all’impresa Gruppo servizi Associati Soc. Cons.p.a., che aveva
formulato offerta ancora più contenuta ( 14 e E 13,50);
il tutto si era tradotto in un ingiusto profitto per società gestita dal Ciapanna e in un danno
per l’ente pubblico.
I giudici di merito hanno così ritenuto, alla luce di una valutazione , improntata a una piena
aderenza alle risultanze dell’indagine e a una loro razionale valutazione,
– la sussistenza del presupposto del fumus commissi delicti del reato di truffa aggravata,
nell’ipotesi di sequestro per equivalente, a carico del Ciapanna, percettore dell’ingiusto profitto,
nella qualità di amministratore della C.G. Engineering s.n.c. poi trasformatasi in C.G.E. s.r.1..
– la sussistenza per il sequestro preventivo di cui all’art. 53 d.lgs 231/2001, sostanzialmente
coincidente con i gravi indizi di responsabilità della società , che, apprezzati nella loro
consistenza e nella loro concatenazione, hanno consentito di fondare, allo stato, una qualificata
probabilità di colpevolezza, riferita alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita
alla persona giuridica, quale conseguenza del reato di truffa di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 c.p.,
stabilito dall’art. 24 d.lgs 231/2001. E’ stato anche tenuto conto che a norma dell’art. 28, in caso di
trasformazione dell’ente “resta ferma la responsabilità per i fatti commessi anteriormente alla data
in cui la trasformazione ha avuto effetto”.
Verificata la sussistenza di tale presupposto, i giudici sono passati alla verifica del requisito del
periculum in mora, e ,seguendo il condivisibile orientamento interpretativo segnato dalla
giurisprudenza di questa corte (se. 2 n. 1454 dell’11.12.07, rv 239433), ha ricavato la pericolosità
dalla stessa confiscabilità del profitto derivante dal delitto.
.I1 Gip infine, all’esito dell’esame della giurisprudenza formatasi sulla quantificazione del profitto, è
giunto alla conclusione che nella fattispecie del reato di truffa in danno dell’ente pubblico
,commesso nella dinamica di un contratto a prestazioni corrispettive, il profitto nel sequestro
preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata
derivazione dal reato ed “è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente
conseguita dal danneggiato ,nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente”.( sez. 6 , n. 35748
del 17.6.2010, rv247914) .
All’esito di un complesso calcolo, il giudice ha quantificato il profitto in E 657.210,00 e ha
stabilito il sequestro preventivo sui beni del Ciapanna e della società C.G.Engineering srl,
finalizzato alla confisca per equivalente del valore del profitto dei reati di cui al capo 2 , nonché
dell’illecito amministrativo di cui al capo 4 , di beni mobili e immobili fino alla concorrenza del
valore nella predetta misura.

Su questa quantificazione ,nell’atto di impugnazione è stata affermata la sua erroneità sotto più
profili , giungendo alla conclusione che l’ipotetico profitto andava commisurato nell’importo di €
230.730,96.
Su tali osservazioni critiche , il tribunale non si è però pronunciato, determinando un vuoto
motivazionale che conduce necessariamente ad un parziale annullamento dell’ordinanza impugnata,
con rinvio per nuovo esame al tribunale di Teramo.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Teramo in ordine alla
quantificazione del profitto confiscabile. Rigetta nel resto.

Roma, 16.9. 2014

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