Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35669 del 20/08/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35669 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Ferrazzo Eugenio, n. a Mesoraca
(KT) il 25.01.1976, rappresentato e assistito dall’avv. Antonio
Capobianco, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Campobasso, n. 383/2014, in data 05.05.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Paola
Filipp4 che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 05.05.2015, la Corte d’appello di

Data Udienza: 20/08/2015

Campobasso, rigettava l’appello proposto dal Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Campobasso avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Larino, in composizione collegiale, in data 10.12.2013 nei
confronti di Ferrazzo Eugenio (e di Ferrazzo Felice) e, in parziale
accoglimento dell’appello proposto da Ferrazzo Eugenio, ritenuto il
vincolo della continuazione tra i reati a lui ascritti e quelli già giudicati
con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Vasto in data 14.02.2012, divenuta irrevocabile, aumentava la
pena inflitta al sunnominato Ferrazzo Eugenio con quest’ultima
sentenza (anni nove di reclusione ed euro 20.000,00 di multa) nella
misura di anni sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa,
confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso detta pronuncia, nell’interesse di Ferrazzo Eugenio, viene
proposto ricorso per cassazione, lamentandosi, quale motivo unico, la
violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per
erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in
relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche non avendo la Corte territoriale tenuto in alcuna
considerazione la circostanza che l’imputato, già collaboratore di
giustizia, ha interrotto tutti i rapporti con sodalizi criminali ed ha
tenuto una buona condotta processuale, ammettendo sin da subito le
proprie responsabilità. In particolare, ricorda il ricorrente come “sul
rilievo che il potere discrezionale del giudice, nonostante la sua
ampiezza e la sua estensione, non è illimitato e che la meritevolezza
di un adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, non
può mai essere data per scontata o presunta, la giurisprudenza
afferma la sussistenza di un obbligo di adeguata motivazione
giudiziale, con indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati per la
decisione ed enunciazione delle ragioni”: obbligo a cui la Corte
territoriale, nella fattispecie, si sarebbe sottratta.

2

3. Ricorda il Collegio come la giurisprudenza di legittimità abbia
costantemente affermato che, nel motivare il diniego della
concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale

dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).
Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la
modifica dell’art. 62 bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente
non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3,
sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rapini e altri, Rv.
260610).
4.

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto di dover

condividere la decisione del giudice di primo grado nel negare il
riconoscimento delle attenuanti generiche riconoscendo come
l’atteggiamento di collaborazione con la giustizia tenuto dal Ferrazzo
fosse stato in realtà “… non univoco né esaustivo (ad es. con
riferimento a origine e scopi dell’ampio arsenale di armi creatosi), e
comunque contrassegnato da dichiarazioni non tutte coerenti ed
essenzialmente dirette a non smentire ciò che oggettivamente non
era smentibile; nemmeno consta in atti … un irreversibile
ripensamento critico di scelte devianti …”: trattasi di decisione
ampiamente giustificata e priva di vizi logico-giuridici che, come tale,
è insindacabile nel presente giudizio di legittimità.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

valutazione (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Andrea Pellegrino

Dott. Franco Fiandanese

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 20.8.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA