Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35668 del 18/08/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35668 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Alosi Vincenzo, nato a Catania il 17/04/1961,
avverso la sentenza del 27/04/2015 della Corte di appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sergio
Del Core, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell’imputato non è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. Alosi Vincenzo, carabiniere in congedo, è stato condannato con sentenza
del Tribunale di Milano del 2 dicembre 2014, confermata dalla Corte di appello il
27 aprile 2015, alla pena di quattordici mesi di arresto, con le circostanze
attenuanti generiche, per i seguenti reati unificati nella continuazione: a) porto
senza giustificato motivo di quattro coltelli, di cui uno tipo “Rambo First Blood”,
con lama lunga ventitrè centimetri; b) porto ingiustificato di uno storditore
elettrico, oggetto ritenuto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona; c)
detenzione abusiva di una cartuccia calibro 9 x 21.

Data Udienza: 18/08/2015

Tali oggetti furono trovati in possesso dell’Alosi, il 15 settembre 2010, in
occasione del ricovero dello stesso, affetto da sindrome ansioso-depressiva,
presso il reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda, in Milano.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Alosi
tramite il difensore, avvocato Francesco Marcello del foro di Milano, il quale
deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., due

2.1. Errata applicazione delle norme penali contestate (art. 4 legge n. 110
del 1975 con riguardo ai quattro coltelli, art. 699 cod. peti. con riguardo allo
storditore elettrico, art. 697 cod. pen. con riguardo alla cartuccia), poiché i
giudici di merito avrebbero desunto la responsabilità dell’imputato in modo
automatico dalla natura di reati di pericolo delle fattispecie contestate, senza
accertare che gli oggetti in sequestro fossero riconducibili, al di là di ogni
ragionevole dubbio, alle categorie rispettivamente indicate (armi da taglio,
storditore elettrico e munizioni), non essendo sufficiente a tal fine la mera
visione dei reperti effettuata nel corso del dibattimento.
2.2. Motivazione meramente apparente e, quindi, omessa con specifico
riferimento allo storditore elettrico, qualificato come arma propria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, che denuncia violazione di legge penale sostanziale, è
manifestamente infondato.
La sentenza di appello, da leggere insieme a quella di primo grado, essendo
decisioni conformi le cui motivazioni si integrano reciprocamente, ha spiegato in
modo esaustivo e coerente la ricorrenza, nel caso in esame, di tutte e tre le
contravvenzioni contestate, essendo indubbio che l’imputato, al momento del
suo ricovero in ospedale pubblico, fosse in possesso di quattro coltelli idonei
all’offesa della persona, tra cui il coltello “Rambo” con lama lunga ventitré
centimetri; di uno storditore elettrico, apparecchio in grado di produrre scosse
elettriche, ad alto o basso voltaggio, naturalmente destinato all’offesa della
persona; di una munizione calibro 9×21, inesplosa, come accertato dai
verbalizzanti e direttamente constatato dal Tribunale che ha esaminato, in
dibattimento, tutti i reperti.
Legittimamente, dunque, è stata affermata la penale responsabilità
dell’imputato con riguardo alla detenzione e al porto ingiustificato dei predetti
2

motivi.

oggetti, sottoposti a limitazioni di detenzione e/o di porto fuori della propria
abitazione; né i giudici di merito hanno affermato apoditticamente il genere
vietato degli strumenti sequestrati, poiché la loro tipologia, oltre ad essere
inequivocabilmente attestata nel verbale di sequestro, è stata direttamente
constatata dal Tribunale, in dibattimento, con la visione dei reperti.
1.2. Il secondo motivo è generico perché si limita solo ad enunciare, senza
argomentare, l’apparenza della motivazione in tema di storditore elettrico,

all’offesa, col conseguente divieto di porto senza licenza dell’autorità, e
sanzionato con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi ai sensi dell’art. 699,
primo comma, cod. pen., già prima di essere espressamente incluso tra le armi
vietate, salvo autorizzazione, di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4,
comma 1, come integrato dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, comma 1,
lett. b), n. 1, in vigore dal 10 luglio 2011, con previsione altresì di una sanzione
più severa (arresto da mesi due a due anni e ammenda da 1.000 a 10.000
euro), ai sensi dello stesso art. 4, terzo comma, a sua volta modificato dal d.lgs.
n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. b), n. 3.
Quest’ultima norma, quale disposizione sopravvenuta meno favorevole, ai
sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., è stata correttamente non applicata
al fatto in esame, qualificato e sanzionato a norma dell’art. 699 cod. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/08/2015.

correttamente qualificato in sentenza come arma propria, poiché destinato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA