Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35667 del 18/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35667 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CARO ANGELO N. IL 30/09/1963
avverso la sentenza n. 67/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Chtla_concluso per)
Sergio Del Core, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Caterina Adamo, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;

\
(IWper-la parte civite-3Avx
(Udit idifensor Avv.

Data Udienza: 18/08/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12/02/2015, ha

confermato la pronuncia emessa il 6/03/2013 dal Tribunale di Palermo, che
aveva dichiarato De Caro Angelo colpevole del reato di cui all’art.494 cod. pen.
per aver indotto in errore Sausa Antonina, impiegata della F.A.S. Informatica
s.r.I., attribuendosi la falsa identità ed il falso nome di Dieli Gioacchino, così
attivando una richiesta di finanziamento allo scopo di acquistare un computer e

2. Angelo De Caro propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata con unico motivo per violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.
proc. pen. e chiedendo che sia riconosciuta l’intervenuta prescrizione del reato. Il
ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze
del processo, sostenendo che dalla testimonianza resa da Sausa Antonina non
sarebbe emersa la prova che quest’ultima avesse verificato la corrispondenza
della foto effigiata sul documento con l’identità della persona che glielo esibiva;
la motivazione sarebbe, secondo il ricorrente, illogica nella parte in cui ha
desunto la responsabilità dell’imputato dal fatto che la teste non ha riconosciuto
la persona raffigurata nella carta d’identità del vero Dieli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. E’ opportuno, in ogni caso, evidenziare che il
termine di prescrizione non è alla data odierna decorso in quanto prorogato da
due periodi di sospensione, da computare nella misura massima di sessanta
giorni ciascuno (sul punto è recentemente intervenuta la pronuncia Sez. U, n.
4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913), disposti in data 27
giugno 2012 e 19 dicembre 2012 per legittimo impedimento del difensore. La
difesa del ricorrente nell’eccepire che il reato in contestazione all’imputato si
sarebbe prescritto non tiene conto dei periodi di sospensione dei termini di
prescrizione sopra indicati. In ogni caso l’inammissibilità del ricorso comporta il
passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello oggetto di
impugnazione fin dal momento nel quale scadeva il termine per la proposizione
di (ammissibile) gravame avverso la stessa. Resta da evidenziare che la
questione posta solo oralmente in sede di odierna udienza innanzi a questa Corte
Suprema circa l’eventuale applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è a sua volta
inammissibile perché la dichiaranda inammissibilità del ricorso principale
2

vari accessori, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione.

comporta che il giudizio innanzi a questa Corte non sia stato correttamente
proposto ab origine con la conseguente impossibilità di formulare ulteriori
richieste all’odierna udienza (Sez.2, n.27793 del 5/06/2015, Filippello, n.m.).

2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che,
quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni,
la struttura motivazionale della sentenza di appello può integrarsi con quella

13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del
10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993,
dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250).

3. Giova, anche, precisare che con riferimento al vizio di motivazione, alla
luce della nuova formulazione dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.,
dettata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità
sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare
che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata;

b)

non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti

essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle
regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con altri
atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale
che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o
radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Il ricorrente, che
intenda dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad
addurre l’esistenza di non esplicitamente presi in
considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante,
ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento,
l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta
incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la
prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva
dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o
compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della
motivazione (Sez. 6, n.10951 del 15/03/2006, Casula, Rv.233708).

3

precedente per formare un unico corpo argornentativo (Sez.6, n.28411 del

4. Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a criticare l’interpretazione
data dal giudice di appello alla testimonianza resa in dibattimento dalla teste
Sausa, adombrando il travisamento della deposizione. A tanto, tuttavia, il
ricorrente è pervenuto al fine di dimostrare che la teste non ha affermato
esplicitamente di aver verificato la corrispondenza della foto effigiata sul
documento con l’identità della persona che glielo esibiva; si tratta, a ben vedere,
di un assunto che non contrasta con il testo della sentenza impugnata, in cui si
legge che tale teste , anche in aderenza agli stralci di deposizione riportati
nel ricorso, desumendo anche, ma non solo, da tale deposizione la condotta
ingannevole che aveva indotto il soggetto passivo in errore sull’attribuzione
all’agente di un falso nome.
4.1. Le argomentazioni svolte nel ricorso, anche con riferimento all’asserita
illogicità della motivazione, propongono una diversa lettura di talune acquisizioni
istruttorie dibattimentali, segnatamente della deposizione dell’impiegata alla
quale è stato esibito il documento falso, come se tale deposizione fosse l’unica
prova che i giudici di merito hanno posto a fondamento della pronuncia di
col pevolezza.
4.2. Dalla lettura delle conformi pronunce di merito emerge, invece, in
primo luogo la prova documentale dell’avvenuta consegna alla società
d’informatica del documento recante la fotografia dell’imputato ma le generalità
di Dieli Gioacchino e, in aggiunta a tale prova, gli ulteriori esiti della prova
dichiarativa resa da un agente di polizia giudiziaria, il quale ha riferito
dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’impiegata dell’immagine dell’imputato
riprodotta in una delle diverse fotografie mostratele. In tale contesto si è
attribuita valenza indiziaria anche al fatto che la teste non avesse riconosciuto
l’uomo raffigurato nella carta d’identità autentica di Dielì Gioacchino.
4.3. I giudici di merito hanno, dunque, indicato in logica consecuzione una
serie di prove a sostegno del giudizio di colpevolezza, attribuendo peraltro rilievo
probatorio al riconoscimento fotografico effettuato dalla medesima testimone nel
corso delle indagini preliminari, così come introdotto in dibattimento dalla
testimonianza di un agente di polizia giudiziaria. I giudici si sono attenuti, sul
punto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i riconoscimenti
fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti
informali dell’imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono
accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non
tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez.6,

corrispondenza delle sembianze di costui con quelle della persona effigiata nella

n.12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez.2, n. 17336 del
29/03/2011, Bianconi Rv. 250081).

5. E’, in ogni caso, opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Suprema
Corte, hanno affrontato il tema dei limiti del sindacato di legittimità in diverse
sentenze che costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione di
ammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione.
In particolare, con una pronuncia del 1995 Sez. U, n.930 del 13/12/1995,

legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta
dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire
se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se
abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre; nel 1996
(Sez. U, n.16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv.205621) si è affermato il
principio che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono
risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in
sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è
manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla
logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica. E nel 1997 Sez. U,
n. 6402 del 30/04/1997, Dessìmone, Rv. 207944) si è anche ritenuto che
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere
limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di
merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza
alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione
quello di una degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Nel 2000 (Sez. U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260) l’ambito di
valutazione è stato ulteriormente messo a punto nel senso che, in tema di
controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa
la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
5

dep. 29/01/1996, Clarke, Rv.203428) si è ritenuto che il compito del giudice di

processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la
tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto
tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di
ragionamento mutuati dall’esterno, e, nel 2003 (Sez. U,
n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) si è puntualizzato che l’illogicità
della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1,
lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i.
Il ricorso in esame in nulla si conforma alle predette direttive del giudizio di

limita a sostituire il proprio ragionamento, per lo più assertivo, a quello svolto
dalla Corte per accreditare una ricostruzione della vicenda più favorevole
all’imputato. Le censure, pertanto, si risolvono in mere deduzioni di fatto dirette
a sovvertire le conclusioni cui perviene la Corte di merito e ad accreditare una
ricostruzione alternativa dei fatti, procedendo da una diversa interpretazione
degli elementi probatori sollecitando un sindacato di merito che resta precluso
nel giudizio di legittimità.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E.1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in data 18/08/2015

Il Presidente

legittimità perché non individua fratture argomentative della motivazione ma si

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