Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35666 del 18/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35666 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANZALONE MICHELE N. IL 02/08/1970
BOUJARA ALLAL N. IL 14/01/1972
avverso la sentenza n. 1663/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Olera:Gollt~
Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Data Udienza: 18/08/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 19/06/2014, ha

parzialmente riformato la pronuncia emessa il 8/10/2013 dal Giudice dell’Udienza
Preliminare presso il Tribunale di Rimini riconoscendo il vincolo della
continuazione tra i reati ascritti ai capi B e C nei confronti di Boujara Allal e tra i
reati ascritti ai capi B e D nei confronti di Anzalone Michele. Ha, pertanto,
rideterminato la pena inflitta a Boujara Allal in anni quattro, mesi cinque, giorni

9 ottobre 1990, n.309 per illecita detenzione a fini di spaccio di alcune tavolette
di 100 grammi ciascuna di sostanza stupefacente del tipo hashish (capo A) ed in
mesi dieci di reclusione relativamente ai reati di cui agli artt.110 e 497

bis,

commi 1 e 2, cod. pen. per il possesso di un passaporto falso (capo B) e 110
cod. pen. e 5, comma 8-bis, d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 per la falsificazione di
un permesso di soggiorno italiano (capo C). Ha, quindi, rideterminato la pena
inflitta ad Anzalone Michele in anni due, mesi otto di reclusione quanto al reato
di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo A) ed in
mesi dieci di reclusione quanto ai reati di cui agli artt.110 e 497 bis, commi 1 e
2, cod. pen. (capo B) e 648 cod. pen. per la ricettazione del permesso di
soggiorno provento di falsificazione (capo D).

2. Allal Boujara propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) contraddittorietà, illogicità, mancanza della motivazione ai sensi
dell’art.606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell’art.73
T.U. Stup. e dell’art.110 cod. pen. in relazione al reato contestato al capo A. Il
ricorrente, premesso che la condotta contestata concerne la detenzione di
sostanza stupefacente, deduce la carenza ed illogicità della motivazione che gli
ha attribuito una condotta concorrente nel reato, non potendosi attribuire
significato di condotta agevolatrice a talune circostanze alle quali i giudici di
merito hanno attribuito rilievo. Si tratta, in particolare, della conversazione
ambientale in cui l’Anzalone chiedeva al Boujara di lamentarsi con un fornitore
della scadente qualità della merce, alla quale non è seguita alcuna condotta del
ricorrente in tal senso, nonché della conversazione ambientale in cui l’Anzalone
rappresentava al Boujara la possibilità di liberarsi di droga difficilmente
commerciabile, così come dell’indicazione di rapporti di credito-debito tra i due
senza alcun collegamento con la detenzione dello stupefacente o dell’offerta
dell’Anzalone al Boujara di portargli un po’ di soldi in caso di buon esito della
cessione. Il ricorrente sostiene che la sola passiva ricezione di una promessa di
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dieci di reclusione relativamente al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R.

consegna di denaro ricavabile da una eventuale illecita cessione di droga non
concreti contributo concorsuale alla detenzione e che risulterebbe priva di
valenza probatoria l’argomentazione incentrata sui rapporti telefonici tra il
Boujara e soggetti attivi nell’ambiente del narcotraffico o sul tentativo del
Boujara di lasciare l’Italia;
b) motivazione illogica e carente ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e) cod.
proc. pen. – inosservanza ed erronea applicazione dell’art.73, comma 5, T.U.
Stup. Il ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano negato la

apprezzare negativamente il dato ponderale e qualitativo della sostanza ed
enfatizzando i parametri riconducibili ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione
in maniera disancorata dalle emergenze istruttorie. In particolare, si censura il
collegamento della pronuncia di diniego con i contatti del Boujara con
narcotrafficanti di rilevante spessore, sebbene non siano state illustrate le
connessioni tra tali collegamenti e la specifica condotta delittuosa contestata;
c) illegittimità della pena inflitta ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e)
cod. proc. pen. nella parte della sentenza in cui la Corte di Appello ha stabilito la
pena base per il reato contestato al capo A) discostandosi dal nuovo minimo
edittale previsto dall’art.73 T.U. Stup. Avendo il primo giudice espressamente
deciso di attestarsi sul minimo edittale all’epoca vigente, secondo il ricorrente la
Corte di Appello avrebbe dovuto determinare la pena per il reato di cui al capo A)
applicando il minimo edittale di anni due di reclusione previsto per le cosiddette
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 12
febbraio 2014.

3. Michele Anzalone propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento al trattamento sanzionatorio determinato per il reato di cui al capo
A). Il ricorrente deduce che il giudice di primo grado aveva applicato la pena in
misura pari al minimo edittale all’epoca vigente, mentre la Corte di Appello, in
difetto di impugnazione del Pubblico Ministero, ha modificato in senso
peggiorativo il trattamento sanzionatorio partendo da una pena pari al doppio del
minimo edittale applicabile a seguito della pronuncia d’incostituzionalità
n.32/2014;
b) violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.648, comma 2, cod. pen. Secondo il ricorrente il giudice di merito ha
erroneamente applicato la legge penale ritenendo sussistente la condotta

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qualificazione del fatto ai sensi dell’art.73, comma 5, T.U. Stup. omettendo di

ricettativa sebbene il reato presupposto non fosse tra quelli che offendono il
patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso proposto da Alla! Boujara è inammissibile.
1.1. L’analisi delle singole acquisizioni istruttorie sulle quali si fonda la
pronuncia di condanna, tendente a scomporre la coerenza della decisione

giudizio di legittimità in quanto esula dai poteri della Corte di Cassazione quello
di esaminare e valutare le prove.
1.2. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata, così come la conforme
sentenza di primo grado, hanno chiaramente indicato le emergenze istruttorie,
ulteriori rispetto a quelle elencate nel ricorso, sulle quali si è ritenuto di giudicare
Boujara Allal diretto compartecipe, con ruolo attivo e non meramente
agevolatore, di Anzalone Michele nel delitto di detenzione a fini di spaccio della
sostanza stupefacente, segnatamente la circostanza che il Boujara avesse dato
disposizioni all’Anzalone in merito al trasporto di un quantitativo di stupefacente
da recapitare a terzi specificando quali fossero le preferenze del destinatario,
avesse fatto riferimento a rapporti di credito-debito con l’Anzalone ed avesse
anche sollecitato quest’ultimo a chiamare il fornitore per chiedere informazioni su
chi avrebbe portato la sostanza, avesse partecipato altresì all’organizzazione
dello spaccio fuori dal territorio locale e si fosse fatto accompagnare a casa
dall’Anzalone il 14 novembre 2012 per prelevare i panetti di hashish da vendere
in montagna, secondo quanto congruamente ricostruito sulla base delle
intercettazioni ambientali.

2. Il secondo motivo del ricorso di Allal Boujara è manifestamente infondato.
2.1. La Corte territoriale ha, infatti, negato la possibilità di qualificare il fatto
ai sensi dell’art.73, comma 5, T.U. Stup. in ragione delle modalità dell’azione,
dalle quali emergeva che gli imputati erano in contatto non occasionale con
trafficanti di rilevante spessore criminale dai quali si procuravano la droga e
studiavano articolate modalità di spaccio estendendo la propria zona di
operatività in località diverse ed a persone appositamente scelte, da tanto
desumendo la non trascurabile potenziale diffusività dell’attività illecita.
2.2 In generale, con riguardo alla detenzione a fine di cessione di sostanza
stupefacente, il tema dell’offensività della condotta assume una particolare
connotazione in ragione del fatto che, essendo la norma incriminatrice finalizzata
a tutelare, oltre al bene della salute, anche la sicurezza, l’ordine pubblico e la
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mediante una lettura parcellizzata delle prove, non può trovare ingresso nel

salvaguardia delle giovani generazioni, quantitativi di sostanza stupefacente
contenenti un principio attivo inferiore alla soglia minima possono rivelarsi in
concreto offensivi, con riferimento ad esempio a soggetti non dipendenti, in
quanto, pur non determinando effetti psicotropi anche lievi, ledono l’interesse a
salvaguardare le giovani generazioni dall’assunzione di sostanze che creano
dipendenza.
2.3. Logica conseguenza di tale argomentazione è che il giudizio di lieve
entità della condotta di spaccio possa essere ancorato ad ulteriori parametri,

accompagnata, la qualità dello stupefacente, a condizione che non assuma rilievo
centrale il dato quantitativo, qualora di per sé indicativo della particolare idoneità
offensiva del fatto. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l’ipotesi di cui
all’art.73, comma 5, T.U. Stup., considerata circostanza attenuante prima delle
recenti modifiche che hanno interessato la materia, è stata considerata di natura
oggettiva, riferibile alle modalità dell’azione, ritenendosi che l’ipotesi attenuata
non ricorresse laddove fosse superato anche uno solo dei parametri dettati dalla
norma, ossia mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle
sostanze (Sez.U, n.35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.247911). Il carattere
oggettivo dell’attenuante (Sez.6, n.38167 del 27/09/2011, Ambroselli, n.m)
comportava che si dovesse fare riferimento al fatto piuttosto che alla condotta
del singolo.
2.4. Tenuto conto della sanzione edittale prevista dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n.309/90, il fatto di lieve entità deve, in ogni caso, essere individuato con
criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena al
fatto, salvaguardando la proporzione fra la quantità e qualità della pena e
l’offensività del fatto secondo criteri di ragionevolezza. Se, dunque, la
sussunzione del fatto nella fattispecie astratta in esame non può essere negata
ove il reato non assuma una consistenza tale da rendere proporzionale la pena
minima altrimenti applicabile ai sensi dell’art. 73, comma 1, T.U. Stup., il criterio
discriminante, in ragione della forbice da sei mesi a quattro anni (così
determinata dall’arti, comma

24-ter, decreto-legge 20 marzo 2014, n.36,

convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.79), non può essere
quello del fatto assolutamente minimo, limitato all’ipotesi di detenzione e
cessione di pochissime dosi.
2.5. Recentemente la Corte ha avuto modo di affermare che l’ipotesi
delittuosa in esame possa ricorrere in caso di reiterazione nel tempo delle attività
di spaccio o di possesso di un non indifferente numero di dosi, anche nel caso in
cui lo spaccio sia posto in essere grazie all’organizzazione di più persone e possa
definirsi professionale (Sez.6, n.41090 del 18/07/2013, Airano, Rv.256609),
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quali i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l’hanno

non avendo inteso il legislatore individuare con l’art. 73, comma 5, T.U. Stup. un
fatto caratterizzato da specifici e rigidi parametri quantitativi, ma dovendosi
individuare nella norma l’obiettivo di stabilire una pena proporzionata rispetto al
fenomeno del cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per la limitata
quantità di droga oggetto delle singole operazioni di vendita in favore del
consumatore finale e per il limitato numero di operazioni di vendita in un dato
intervallo di tempo. Il piccolo spaccio si caratterizza, quindi, per una complessiva
minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con

condotta può ricomprendere anche la detenzione di una provvista per la vendita
che, si è detto, comunque non deve essere superiore a dosi conteggiate a
“decine”. Si deve, pertanto, valorizzare anche il valore economico della sostanza,
in quanto parametro di individuazione del piccolo spaccio è anche la sua
redditività, essendo evidente che per ottenere il medesimo risultato economico si
dovrà commerciare un maggior numero di dosi di derivati della cannabis rispetto
al numero di dosi di eroina di valore equivalente.
2.6. Non può, in ogni caso, ignorarsi il testo normativo, laddove congiunge
la valutazione della quantità della sostanza a quella della sua qualità, dovendosi
leggere in tale ottica il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità,
secondo il quale anche lo scostamento da uno solo dei vari parametri comporta
l’esclusione dell’ipotesi del piccolo spaccio. Si è, infatti, più volte affermato come
una quantità considerevole di sostanza stupefacente si debba considerare
sintomo sicuro di una notevole offensività del fatto per la potenzialità diffusiva
della condotta di spaccio (Sez.1, n.4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate,
Rv.254194; Sez.4, n.22643 del 21/05/2008, Frazzitta, Rv.240854; Sez.6,
n.39931 del 16/10/2008, Zagnoli, Rv.242247), non potendosi far rientrare
nell’ipotesi lieve una detenzione di droga in quantità superiore ad una soglia
ragionevole, anche nel caso in cui non si evidenzino particolari mezzi e modalità
dell’azione, in quanto altro è ammettere la compatibilità tra piccolo spaccio e una
provvista finalizzata ad una piccola attività di vendita di droga al dettaglio, altro
è affermare che la disponibilità di un quantitativo di dosi nell’ordine delle
centinaia possa rappresentare la provvista del piccolo spacciatore.
2.7. Così, ad esempio, è stata esclusa la lieve entità nell’ipotesi di illecita
detenzione di circa 100 grammi di cocaina con principio attivo pari ad oltre il
47% ovvero nell’ipotesi di detenzione di 50 grammi di cocaina, ritenendosi che il
dato ponderale e qualitativo della sostanza superasse una soglia ragionevole di
valore economico o costituisse, comunque, indice di accumulo della sostanza
(Sez.4, n.31663 del 27/05/2010, Ahmetaj, Rv.248112; Sez.6, n.39931 del
16/10/2008, Zagnoli, Rv.242247), mentre nell’ipotesi di detenzione di 90
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una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché guadagni limitati; tale

grammi di hashish con principio attivo pari a gr.4,3 si è ritenuto che un dato
ponderale non rilevante dovesse accompagnarsi, per escludere l’attenuante,
all’esame dei parametri sussidiari previsti dalla norma, relativi ai mezzi, alle
modalità ed alle circostanze dell’azione (Sez.6, n.21962 del 2/04/2003, Armenti,
Rv.225414).
2.8. I criteri interpretativi sopra esposti conducono, dunque, a ritenere che,
nel caso di specie, in cui all’imputato era contestata l’illecita detenzione di alcune
tavolette di hashish del peso di 100 grammi ciascuna, il giudice di merito abbia

di ulteriori elementi, oltre al dato ponderale.

3. Il secondo motivo del ricorso di Michele Anzalone è infondato.
3.1. La natura di reato contro il patrimonio del delitto di ricettazione non
comporta affatto l’esigenza che anche il delitto presupposto debba essere un
reato contro il patrimonio; ciò è escluso testualmente dall’art. 648 cod. pen., che
indica l’oggetto materiale della ricettazione nel , ed è escluso altresì dall’interesse tutelato dalla norma citata;
interesse che, attraverso la incriminazione dei traffici lucrosi che abbiano per
oggetto le cose provenienti da delitti, è inteso sia, in via immediata, ad evitare
che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti, sia, in via
mediata, a limitare all’origine la spinta alle attività delittuose.
3.2. Risulta, dunque, già precisato in precedenti pronunce della Corte di
legittimità che il delitto di ricettazione è configurabile anche quando abbia ad
oggetto cose provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio, perché
anche in tal caso, dall’acquisizione di beni di illegittima provenienza, che il
legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un incremento patrimoniale
(Sez. 2, n. 41464 del 29/09/2009, Zara, Rv. 244951; Sez. 2, n. 11727 del
19/02/2008, Donatello, Rv. 239769).

4. Il terzo motivo del ricorso di Allal Boujara ed il primo motivo del ricorso di
Michele Anzalone possono essere esaminati congiuntamente. Si tratta di censure
fondatamente proposte.
4.1. La Corte di Cassazione, con plurime decisioni relative alla dichiarazione
di illegittimità costituzionale degli artt.4 bis e 4 vicies ter decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 del 2005, inseriti, in sede di conversione, dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49, e alla conseguente “reviviscenza”, per le droghe leggere,
del trattamento sanzionatorio più favorevole della legge Iervolino-Vassalli, ha già
affrontato analoga questione stabilendo che in tema di stupefacenti, il principio
dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della
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fornito una motivazione esente da vizi, avendo peraltro preso in esame una serie

sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 con riferimento al
trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 T.U. Stup. in
relazione alle cosiddette droghe leggere, non impone al giudice di appello
un’automatica mitigazione della pena già inflitta (nè a ciò lo obbliga l’eventuale
annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di Cassazione),
allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi
connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata
motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta; con

giudice di merito abbia ancorato, come nel caso di specie, la pena base dei reati
al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo
il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rinnodulazione della pena rendendola
conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali (Sez.4, n.33822 del 6/07/2015,
Egitto, n.m.; Sez. 3, 16/04/2014, Grano, Rv. 260255; Sez. 6, 20/3/2014
n.15152, Murgeri, Rv.258748).
4.2. Nello stesso senso la Corte si era espressa anche in occasione della
novella introdotta con l’art. 4 bis legge n.49/2006, che aveva ridotto la pena
edittale minima del reato di cui all’art. 73, comma 1, T.U. Stup., affermando
appunto che il giudice d’appello deve ridurre la pena inflitta con sentenza resa
prima di tale modifica soltanto se risulti che il giudice di primo grado abbia inteso
applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione, e
non invece se abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto,
fornendone congrua motivazione, potendosi in quest’ultimo caso confermare la
pena inflitta dal primo giudice, purché il giudice d’appello abbia fornito la sua
valutazione, a sua volta con motivazione congrua (Sez. 2, n. 18159 del
11/02/2010, Ceccarelli, Rv. 247460; Sez. 6, n. 32673 del 09/04/2010, Tirone
Chiaramonte, Rv. 247998).
4.3. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con riferimento al punto in
cui è stato determinato il trattamento sanzionatorio relativo al capo A) in misura
superiore al minimo edittale, avendo il giudice di primo grado fatto esclusivo
riferimento a tale minimo nel determinare la relativa sanzione.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato per il capo A)
dell’imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna
affinchè provveda alla nuova determinazione della pena. Il rigetto degli altri
motivi di ricorso giustifica la pronuncia d’irrevocabilità ai sensi dell’art.624 cod.
proc. pen. della sentenza impugnata nel punto relativo alla responsabilità con
riferimento al reato di cui al capo A e nei capi relativi sia alla responsabilità che
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l’eccezione tuttavia dell’ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente

alla pena con riferimento ai reati di cui ai capi B (imputazione a carico di
entrambi), C (imputazione a carico di Boujara) e D (imputazione a carico di
Anzalone).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A)
dell’imputazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra

Dichiara irrevocabile la sentenza nel punto relativo alla responsabilità con
riferimento al reato di cui al capo A) e nei capi relativi sia alla responsabilità che
alla pena con riferimento ai reati di cui ai capi B),C) e D).
Così deciso in data 18/08/2015

Il Conio, I ere

stensore

Il Presidente

Sezione della Corte di Appello di Bologna.

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