Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35665 del 16/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35665 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LISSANDRELLO CONCETTA N. IL 11/07/1973
avverso l’ordinanza n. 5/2014 TRIB. LIBERTA’ di RAGUSA, del
04/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. )1 41,1/4. t Cec teuk.—_-c_ocle1,0,..)
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Data Udienza: 16/05/2014
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Ragusa ha
rinviato ex art. 324, comma 8, c.p.p. la decisione della controversia sulla
proprietà delle cose sequestrate con decreto del PM in data 20 gennaio 2014 al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Contro tale provvedimento, CONCETTA LISSANDRELLO, terza interessata
alla restituzione, (con l’ausilio di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale)
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I/II – violazione di legge (poiché non sussisterebbe una effettiva
controversia in ordine alla proprietà del veicolo de quo, e sarebbe, comunque,
insussistente la ipotizzata situazione di acquisto
a non domino di un bene
mobile).
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è proceduto al
controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, l< parte presente ha
concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di
consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della
richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice
civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto
decisorio, ne' formale ne' sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non
pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni
davanti al giudice civile, è inoppugnabile (Cass. pan., Sez. V, sentenza n. 4077
del 20 settembre 1999, CED Cass. n. 214727; Sez. II, sentenza n. 2296 del 14
maggio 1999, CED Cass. n. 213854; Sez. II, sentenza n. 23662 del 20 maggio
2010, CED Cass. n. 247412) .
A maggior ragione, e per trasparente identità di ratio, deve ritenersi inoppugnabile il provvedimento con il quale il predetto provvedimento di
rimessione sia stato emesso in sede riesame (Cass. pen., Sez. II, sentenza n.
38776 del 20 settembre 2006, CED Cass. n. 235380; Sez. II, sentenza n.
19704 del 23 aprile 2008, CED Cass. n. 239790), in primis per il principio di
tassatività delle impugnazioni - non essendone espressamente prevista ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei l'impugnabilità -, e comunque per il suo carattere meramente interlocutorio,
che lo rende non assimilabile al provvedimento che abbia deciso in ordine ad
una richiesta di riesame. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali. P.Q.M. processuali.
Così deciso in Roma, udienza camerale 16 maggio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese