Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35664 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 35664 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Galassi Enrico, nato a Roma il 16-06-1985
avverso l’ordinanza del 18-97-2014 del tribunale della libertà di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari;
udito per il ricorrente l’avv. Ivana Manni che ha concluso per l’accéglimento del
ricorso;

Data Udienza: 23/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Enrico Galassi ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Reggio Calabria ha confermato
l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa
nei confronti del ricorrente per il reato di associazione per delinquere finalizzata
al traffico delle sostanze stupefacenti (articolo 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309)
aggravato per aver commesso il fatto al fine di favorire la “ndrina” Molé di Gioia

di illecita detenzione, acquisto, trasporto, cessione di sostanze stupefacenti del
tipo hashish (articolo 73 d.p.r. 309 del 1990) per fatti commessi in Roma e
Civitavecchia dal gennaio al marzo 2012.

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza Enrico Galassi solleva, a

mezzo del difensore, due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173
disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione su punti decisivi per il giudizio in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari.
Assume come l’ordinanza impugnata operi il riferimento non al ricorrente ma
a tale Giuseppe Guardavalle con la conseguenza che manca, nel provvedimento
impugnato, ogni motivazione ed ogni valutazione in ordine agli articoli 274 e 275
codice di procedura penale per quanto attiene alla posizione di esso ricorrente.
A conferma di ciò, non militerebbe il fatto che, essendo erroneo il
riferimento ai precedenti penali a carico del ricorrente, il tribunale, se proprio
avesse voluto indicare precedenti penali nei suoi confronti, avrebbe dovuto far
leva su quello enunciato nella motivazione dell’ordinanza impugnata a pagina 26,
e come tale, neppure annoverabile tra i precedenti penali ma al più tra i carichi
pendenti.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’illogicità e l’incongruenza della
sentenza impugnata in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sul
rilievo che la deliberazione del tribunale fonda su prove non adeguatamente ed
opportunamente valutate.
Il tribunale del riesame infatti non spiega come il ricorrente, aldilà del solo
rapporto con il Sammarco, fosse legato da accordi criminosi per creare o per fare
parte del vincolo associativo di natura permanente o come egli perseguisse il
programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti, o
come facesse parte di un’organizzazione riconducibile a quella di cui all’articolo
74 del d.p.r. 309 del 1990.

2

Tauro (articolo 7 legge n. 203 del 1991) nonché con riferimento a quattro ipotesi

Il provvedimento impugnato difetterebbe poi di motivazione in ordine alle
ritenute cessioni di sostanza stupefacente accollate al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del primo motivo.

2. Il secondo motivo invece è sprovvisto di fondatezza.

ordine alla partecipazione del ricorrente al reato associativo valorizzando, sulla
base delle conversazioni intercettate e dei rapporti intrattenuti dall’indagato
(pag. 18 e ss. dell’ordinanza impugnata), gli accertati episodi, cristallizzati nelle
imputazioni cautelari, di detenzione della sostanza stupefacente (neppure
specificamente contestati con il ricorso che, sul punto, ha svolto
prevalentemente censure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità), tra
cui l’episodio dell’arresto il flagranza del Galassi con Stefano Sammarco per la
illecita detenzione di 750 grammi di hashish, per desumere, con alto grado di
probabilità logica, il ruolo rivestito dal ricorrente all’interno del sodalizio, quale
diretto ed abituale referente proprio di Stefano Sannmarco per la piazza di
spaccio di Civitavecchia, avendo egli a disposizione una rete di spacciatori al
dettaglio alle sue dipendenze, ruolo convalidato dalla conversazione intercettata
in data 18 gennaio 2012, ore 6.34, nella quale Baba Khayi Ayoub conteggiando
gli introiti legati all’attività di spaccio e dialogando con Rocco Molè, faceva
riferimento al ricorrente, interessato ad una precedente cessione di droga.

3.

E’ fondato il primo motivo di gravame quanto ai lamentati vizi di

motivazione riscontrabili dal testo del provvedimento impugnato in tema di
esigenze cautelari sul rilievo che il giudizio prognostico risulta formulato, almeno
formalmente, nei confronti di soggetto (Giuseppe Guardavalle) diverso dal
ricorrente e con parametri generici di pericolosità non rapportabili alla posizione
del Galassi, almeno con quel margine di certezza tale da poter attribuire il
riferimento soggettivo ad un refuso di stampa.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame
sulle esigenze cautelari.

3

Il tribunale cautelare è giunto a configurare i gravi indizi di colpevolezza in

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al tribunale di Reggio Calabria.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1

ter, disp.

att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/04/2015

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