Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35664 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35664 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNELLI GIANCARLO N. IL 26/02/1977
avverso la sentenza n. 2225/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
–Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )1,4…-c
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Data Udienza: 16/05/2014

RITENUTO IN FATTO
GIANCARLO GIANNELLI era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati
di cui agli artt. 81, comma 2, e 641 c.p., per avere in più occasioni utilizzato
in autostrada la pista VIACARD senza avere la relativa tessera e quindi senza
pagare il pedaggio, dissimulando il proprio stato di insolvenza.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in
riforma della sentenza emessa in data 26 maggio 2009 dal Tribunale di S.

di tutti i reati ascrittigli):
– ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi il

73,

ed il 24

novembre 2004;
– ha conseguentemente rideterminato la pena per le residue imputazioni in
termini più favorevoli per l’imputato.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un avvocato iscritto
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – errata applicazione dell’art. 641 c.p. ed inosservanza dell’art. 521
c.p.p. (lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e
sentenza, poiché dal dibattimento sarebbe emerso che il fatto accertato
integrerebbe gli estremi dell’illecito amministrativo di cui all’art. 176 Cod.
strada o del reato di cui all’art. 640 c.p);
Il – erronea applicazione degli artt. 15 c.p. e 9 I. n. 689 del 1981
(lamentando che dovrebbe comunque prevalere la qualificazione del fatto ex
art. 176 Cod. strada);
III – mancanza della motivazione sulla qualificazione giufidica.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

Maria Capua Vetere – sez. Carinola (che aveva dichiarato l’imputato colpevole

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 7738 del 9 luglio 1997,
CED Cass. n. 208219; Sez. II, sentenza n. 11734 del 6 marzo 2008, CED Cass.
n. 239750) ha già chiarito che l’art. 176, comma 17, del codice stradale – che
punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al

espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito
amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei
cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità; ne consegue che,
nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di
pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano
in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta.

1.1. Nessun interesse può avere il ricorrente alla qualificazione del fatto ex
art. 640 c.p. (reato più grave di quello contestato e ritenuto).

1.2.

Non è, infine, denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a

questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. – 27 gennaio 2009, CED Cass. n.
242634, e n. 19696 del 20 – 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche
sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7
marzo – 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di metivaziorie
denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di
fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera
immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre,
viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e
quali argomenti la sorreggano.
E, d’altro canto, l’interesse all’impugnazione potrebbe nascere solo
dall’errata soluzione di una questione giuridica, non dall’eventuale erroneità
degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque
corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).

Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:

2

fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale –

«nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con
riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la
soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D’altro canto, l’interesse
all’impugnazione potrebbe nascere soltanto dall’errata soluzione delle suddette
questioni, non dall’indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione
comunque giuridicamente corretta).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è
denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.

correttamente dal primo giudice.

2.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della

prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in
considerazione della totale inammissibilità del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per

CaSsazone «non consente il formarsi di un

valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.>> (Cass. pen.,
Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella
specie, l’inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, e la

presxmione del reato era maturata successivamente alla data della

sentenza impugnata con il morso; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2
marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28
febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha
proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte
cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa
– della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.
Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a., che liquidano come da
dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende,

3

E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso è stata decisa

nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
Autostrade per l’Italia s.p.a., che liquida in complessivi euro millecinquecento,
oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 16 maggio 2014

Il Presidente

Il Consi fiere estensore

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