Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35663 del 16/05/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35663 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO
Data Udienza: 16/05/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAGA ANTONELLO N. IL 22/02/1972
avverso la sentenza n. 3/2009 TRIBUNALE di VELLETRI, del
18/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )te1_,Ù_
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri ha confermato
la sentenza emessa in data 26 novembre 2008 dal Giudice di pace della
stessa città, che aveva dichiarato l’imputato ANTONELLO DAGA colpevole del
reato di cui all’art. 633 c.p., condannandolo alla pena di euro 2.500 di multa,
oltre al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile.
Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un avvocato iscritto
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 633 c.p., nonché mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione;
Il – violazione degli artt. 633 c.p. – 192 c.p.p. – 533 c.p.p. nonché
mancanza o manifesta illogicità della motivazione (poiché l’imputato non
sarebbe responsabile delle ipotizzate violazioni, e mancherebbe comunque il
depauperamento delle facoltà di godimento del fondo che si assume
occupato);
III – violazione degli artt. 62-bis c.p. – 633 c.p. – 52, n. 2, D. Lgs. n. 274
del 2000;
IV – mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
quantificazione della pena.
In data 30 aprile sono stati depositati motivi nuovi che in concreto
reiterano le prime due doglianze ed invocano la prescrizione che si assume
intervenuta a partire dal 13 dicembre 2013.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali,
perché il reato è estinto (a partire dal 13 dicembre 2013) per prescrizione.
nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
Deve, infatti, ritenersi la fondatezza dei primi due motivi (che assorbe
ogni altra doglianza), riguardanti:
– l’attribuibilità della condotta accertata all’imputato, che è stata desunta
in via indiziaria unicamente dal fatto che l’imputato – «seppure mai visto da
alcuno sul terreno» -, <