Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35663 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35663 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPENNATI ANNA MARIA CATERINA N. IL 20/10/1985
avverso la sentenza n. 2399/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/05/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, Spennati
Anna Maria Caterina è stato, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Daniele Santucci, con il quale si deduce vizio
di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, sotto il profilo del
travisamento di atti processuali, poiché viene utilizzata come prova di

a sostegno della deposizione dell’unico teste verbalizzante;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, al di là della rubrica, si risolve
in censure di fatto, che contrappongono un alternativo apprezzamento alla
valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di
legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti;
– che l’affermazione di responsabilità è fondata principalmente sul
riconoscimento dell’imputata ad opera del teste Cianfrocca, che la conosceva da
tempo, per aver commesso altri delitti della stessa natura nella zona, e che
dunque si fonda sulla attendibilità del Cianfrocca, che in questa sede non viene
nemmeno censurata in maniera efficace;
– che le risultanze del video prescindono dalla natura dello stesso (in bianco e
nero oppure a colori) per cui la doglianza della difesa in ordine alla mancata
rinnovazione della prova (ammesso che di rinnovazione istruttoria potesse
parlarsi, a proposito della visione in contraddittorio del filmato) sono generiche;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Att,ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della • somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015
Il consigliere estensore

Il presidente

responsabilità un video in bianco e nero nel quale l’imputato non è riconoscibile,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA