Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35662 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35662 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORRISI DAVIDE N. IL 27/06/1986
avverso la sentenza n. 2566/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ittt -t.Z, I. ‘
che ha concluso per n ,


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Udito, per la parte civile,

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Data Udienza: 16/05/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha
confermato – quanto all’affermazione di responsabilità – la sentenza emessa
in data 25 novembre 2011 dal Tribunale della stessa città, che aveva
dichiarato l’imputato colpevole della ricettazione tenue della targhetta
identificativa di un ciclomotore, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia,
che aveva sospeso; la Corte di appello ha ridotto al pena.

nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 97 c.p., perché il fatto sarebbe stato commesso da
persona non imputabile;

II – violazione dell’art. 157 c.p. (la ricettazione sarebbe stata commessa
nel 1997);
III – violazione dell’art. 178, comma 1, lett. A), c.p.p. (competente a
decidere era il tribunale dei minorenni);
IV – violazione dell’art. 43 c.p. e vizio di motivazione (per carenza di
dolo);

V – violazione dell’art. 62 n. 4 c.p. e vizio di motivazione.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo
in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto
(a partire dal 2007) per prescrizione.
Deve rilevarsi che, in tema di pre5crt2tene, l’onere di provare con
precisione la data di commissione del reato – contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte di appello – non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la
conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un avvocato iscritto

applicazione del principio del “favor rei”, deve essere dichiarata l’estinzione
del reato per prescraiont (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19472 del 24
maggio 2006, CED Cass. n. 233835).
D’altro canto, questa Corte Suprema ha già chiarito che, quando vi sia
incertezza circa il

tempus commissi delicti,

il termine di decorrenza va

computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato, sì che il reato va
ritenuto consumato alla data più risalente (Cass. pen., Sez. III, sentenza n.
8283 del 3 dicembre 2009, dep. 3 marzo 2010, CED Cass. n. 246229), ovvero

1993), al 1997, data nella quale l’imputato ha allegato di avere acquisito la
disponibilità del mezzo.
In relazione a tale profilo, deve ritenersi la fondatezza del secondo motivo,
che assorbe ogni altra doglianza.

Le risultanze acquisite non consentono una decisione più favorevole per
l’imputato ex art. 129 c.p.p.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 16 maggio 2014

nel caso di specie, necessariamente, se non alla data del furto (avvenuto nel

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