Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35662 del 07/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35662 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTEA D-13N-A N. IL 11/07/1976
CRISTEA MARIUS N. IL 01/08/1983
BUCUR GHRICEL N. IL 16/05/1979
STOICA MARIAN N. IL 06/05/1976
avverso la sentenza n. 1927/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/05/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in pigrafe il Tribunale di Latina applicava a CRISTEA Didina, CRISTEA Marius, BUCUR t. i e STOICA Marian, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il
14 settembre 2013.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque Anifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro; ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare alla comunicazione di notizia di reato ed ai verbali di perquisizione e sequestro.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri tTichiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2015.

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