Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35661 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35661 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIAH BABUL N. IL 06/07/1975
avverso l’ordinanza n. 159/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
04/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consiglierepott. MONICA apNI;
leae/sentie le conclusioni del PG Dott. tdì(S7?.. 0
(LI,IeMP 42kR709fer’,
C9A) 2.2

Uditi difensor v .;

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 4 marzo 2013 il Tribunale di Messina, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale
di Barcellona Pozzo di Gotto, che in data 11 febbraio 2013 aveva sottoposto Babul
Miah alla misura della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti
di omicidio aggravato e rapina, commessi in danno del connazionale Ali Taj in data
19 agosto 2012.

1.1 II Tribunale fondava la decisione su quanto emerso dalle prime indagini,
secondo le quali il corpo senza vita del Taj era stato rinvenuto in Milazzo, c.da
Paradiso, la mattina del 20 agosto 2012 con una ferita da arma da taglio alla
regione latero-cervicale destra ed il relativo decesso all’atto dell’ispezione del
cadavere era stato stabilito come avvenuto tra le 22.00 e le 24.00 della sera
precedente. Secondo, invece, quanto riferito da diversi testimoni la vittima nel
corso della notte sino alle ore 01.30 aveva stazionato presso la sua bancarella,
collocata nella Marina Garibaldi, dalla quale era stato visto allontanarsi in
compagnia di Babul Miah a bordo del ciclomotore di quest’ultimo, facilmente
distinguibile per la grossa cilindrata e per essere il suo proprietario l’unico in
possesso di tale mezzo nella comunità locale dei bengalesi, in direzione di c.da
Vaccarella, proprio lungo il percorso che conduce al luogo del rinvenimento del suo
cadavere.
1.2 II Tribunale riteneva, invece, non veritiera la versione dei fatti fornita
dall’indagato, -il quale aveva ammesso di avere incontrato la sera precedente il Taj,
ma di essersi intrattenuto con lo stesso per circa dieci minuti, senza avere lasciato il
luogo dell’incontro in sua compagnia e senza averlo trasportato a bordo del proprio
ciclomotore-, in quanto smentita: a) da plurime fonti testimoniali sul loro
allontanamento assieme; b) dalle riprese di una videocamera collocata nei pressi
della sua abitazione, dalle quali era emerso il passaggio di un individuo a bordo di
un ciclomotore scuro ed il suo ingresso al civico n. 42 di via Manzoni,
corrispondente al luogo della sua abitazione, alle ore 02.47 e la sua uscita
l’indomani mattina; c) dai dati relativi al traffico della sua utenza cellulare, che
aveva agganciato la cella localizzata nella zona industriale di Milazzo alle ore 02.11
e quella di Milazzo ovest alle ore 02.48, ossia in orario coincidente col suo rientro a
casa; d) dall’impronta di un sandalo, risultato verosimilmente riconducibile al paio
dallo stesso indossato anche la sera dell’omicidio, secondo gli accertamenti condotti
dal R.I.S. dei Carabinieri, calzature con un disegno sulla suola caratteristico e non
in possesso di altri connazionali, diversamente da quanto riferito dall’indagato; e)
dalla presenza sulle suole dei suoi sandali di tracce ematiche, alcune geneticamente
riconducibili alla vittima, altre frutto di commistione del sangue della vittima e di

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quello dello stesso Miah, indicative della sua presenza sul luogo dell’omicidio; f)
dall’abbigliamento indossato al momento della presentazione spontanea ai
Carabinieri di Milazzo, risultato diverso da quello descritto dal teste Islam Nazrul
come dallo stesso indossato la sera precedente e riconosciuto nei capi di vestiario
appena lavati, rinvenuti a casa dell’indagato il 21 agosto; g) dal rinvenimento nelle
tasche dei suoi pantaloni di due mazzette di banconote, una da 750 euro, altra da
250 euro, della cui provenienza egli non aveva saputo fornire spiegazioni; h) dalle

pagamento del canone di affitto della casa, con istituto di credito e con altro
creditore, affetto dal vizio del gioco d’azzardo, testimoniato dai gestori del bar da
lui frequentato e da alcuni conoscenti; i) dalla sua conoscenza del possesso da
parte del Taj della somma di 500,00 euro, riposta nella tasca interna dei suoi
pantaloni, che erano stati sottratti assieme agli indumenti intimi al momento del
delitto con tal foga da avere il suo autore lasciato a terra un brandello della cintura
dei pantaloni.
Riteneva che le contestazioni difensive sui singoli indizi raccolti, seppur
meritevoli di approfondimento investigativo, non potessero scalfire la loro valenza
dimostrativa in quanto:
– l’orario della morte era stato stimato in modo approssimativo sulla base della sola
ispezione cadaverica ed in assenza di più accurati accertamenti tecnici di natura
autoptica, mentre numerose testimonianze avevano indicato l’esistenza in vita del
Taj sino a circa le ore 01.30 del 20 agosto;
– la presunta telefonata che il fratello Ali Hossein avrebbe fatto alla vittima verso le
ore 03.00 di quella notte, quindi in orario successivo al rientro a casa del Miah, era
risultata non realmente effettuata dagli accertamenti sul traffico telefonico, come
ammesso anche dallo stesso teste nel corso di un secondo verbale di informazioni ,
ma riferita per dimostrare ai familiari di essersi interessato delle sorti del fratello
non rientrato a casa;
– l’assenza di impronte digitali della vittima sulle banconote rinvenute in possesso
dell’indagato non era decisiva;
– le distanze che egli avrebbe dovuto percorrere quella notte per recarsi nel luogo
dell’omicidio e per rientrare a casa erano percorribili nell’arco di circa un’ora in
piena notte con un potente ciclomotore;
– l’assenza di tracce di una colluttazione sulla persona dell’indagato, rinvenute
invece su quella della vittima, restava superata dai dati certi della sua presenza sul
luogo del delitto,
-l’eventuale partecipazione di altri soggetti nell’esecuzione dell’omicidio non valeva
ad escludere la sua responsabilità, che era configurabile anche a titolo di concorso.
1.3 In punto di esigenze cautelari il Tribunale ravvisava il pericolo di

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gravi difficoltà economiche nelle quali aveva versato il Miah, indebitato per il

inquinamento probatorio e di recidivazione specifica
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a
mezzo del suo difensore, il quale deduce:
a) mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione della gravità indiziaria in
ordine al delitto di rapina, in quanto nessun elemento indiziario indicava la
provenienza della somma di denaro rinvenuta al ricorrente dalla sottrazione alla
vittima e comunque perché era illogico ritenere che la rapina fosse stata la causale
dell’omicidio, dal momento che se egli avesse inteso ottenere o estorcere denaro

avuto la necessità di condurlo in quel luogo, ove era avvenuto l’omicidio, essendovi
altri luoghi egualmente deserti;
b) mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla gravità indiziaria circa il
delitto di omicidio aggravato. Pur dando atto dell’elevata probabilità della presenza
dell’indagato sul luogo dell’omicidio, l’assenza di tracce di colluttazione sulla sua
persona, di tracce di sangue sul motorino e sulle banconote, la partecipazione di più
soggetti all’aggressione in danno del Taj, indicata dal medico legale, escludevano
che egli lo avesse aggredito, potendo soltanto affermarsi che egli l’aveva
accompagnato ad un incontro con gli assalitori e che aveva assistito al fatto senza
essere intervenuto; inoltre, non era stata vagliata l’ipotesi che il fatto fosse
scaturito dallo spaccio di denaro contraffatto, causale giustificata dal rinvenimento
di una banconota falsa insanguinata accanto al cadavere, dal sospetto del fratello
del Taj di un suo fermo per reati di quella natura, dall’avvenuta spendita di
banconote da 10 euro da parte di alcuni commercianti di origine bengalese nei
giorni antecedenti il delitto.
c) Violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 63 cod. proc. pen. con la
conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato in assenza del
difensore e delle garanzie prescritte dalla norma.
d)

Carenza di motivazione in ordine al giudizio sulla sussistenza di esigenze

cautelari e sull’adeguatezza della misura applicata, posto che egli non aveva posto
in essere alcun tentativo di inquinare le prove nei sei mesi di libertà dal fatto, che
era occasionale per cui avrebbero potuto essergli applicate misure meno afflittive.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
1.Va in primo luogo rilevato che non risulta condivisibile l’eccezione
processuale, sollevata col terzo motivo d’impugnazione, relativa alla dedotta
inutilizzabilità del verbale di s.i.t. rese dall’indagato in data 20 agosto 2012, perché
acquisite in assenza del difensore da un soggetto già colpito dai primi indizi di reità:

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dal Taj gli avrebbe rivolto una precedente richiesta in tal senso e non avrebbe

al contrario, l’indagato si era presentato spontaneamente ai Carabinieri di Milazzo in
compagnia del fratello della vittima per rendere alcune indicazioni circa l’incontro
avvenuto la sera precedente con il Taj in un momento in cui non erano ancora
emersi nemmeno sospetti sulla sua persona, in quanto soltanto dall’individuazione
ed escussione dei soggetti presenti sul lungomare di Milazzo, avvenuta nei giorni
successivi, si era appreso che il Miah quella notte era stato visto allontanarsi con
l’ucciso in direzione del luogo ove era avvenuto l’omicidio. In ogni caso, è agevole

emerge come il compendio indiziario non sia incentrato su tali dichiarazioni, quanto
piuttosto su altri elementi, ricavati da fonti dichiarative e dai rilievi tecnici, oltre che
di natura logica.
1.1In particolare, il Tribunale del riesame ha analizzato in modo completo e
razionale una pluralità di emergenze probatorie, ritenendole sufficienti ad offrire la
dimostrazione dell’elevata probabilità del coinvolgimento dell’indagato nella rapina
e nell’omicidio del Taj, costituite, quanto al primo delitto, dal possesso ingiustificato
in capo allo stesso all’atto della perquisizione di due fasci di banconote da 750 e da
250 euro, circostanza incompatibile con le sue difficoltà economiche di quel periodo,
che non gli avevano consentito di corrispondere il canone di affitto della casa di
abitazione, di saldare i diversi debiti contratti e di permettersi le spese quotidiane
per il vizio del gioco, nonché dall’avvenuta asportazione dei pantaloni e degli
indumenti intimi della vittima, strappati con violenza e con l’uso di un coltello per
tagliare la cintura che li sorreggeva, ossia con modalità indicative del prelievo di
oggetti di valore riposti al loro interno.
1.2 Non ha pregio in senso contrario l’obiezione difensiva circa l’assenza di
impronte digitali sulle banconote, che il Tribunale ha già escluso costituire
circostanza dirimente, stante l’assenza di qualsiasi traccia dermica sulle stesse,
anche riconducibile allo stesso indagato, che pure le aveva maneggiate per poterne
entrare in possesso; inoltre, non risulta logicamente convincente per negare che la
rapina sia stata la causa dell’omicidio richiamare l’assenza di precedenti richieste di
denaro rivolte al Taj o la scelta del luogo isolato, non comprendendosi per quali
ragioni altri soggetti diversi dalla vittima avrebbero dovuto essere a conoscenza di
richieste di denaro, per rivolgere le quali era comunque logico e coerente farlo
lontano da possibili testimoni.
2. In ordine alla ricostruzione indiziaria del delitto di omicidio, la difesa, pur
riconoscendo come altamente probabile la presenza dell’indagato nel luogo della
sua esecuzione, sostiene che egli vi avrebbe assistito senza porre in essere alcun
atto lesivo contro la vittima e che l’aggressione potrebbe essere riconducibile a
contrasti insorti con terzi per il comune coinvolgimento nel traffico di denaro
contraffatto. In tal modo però trascura il percorso motivazione dell’ordinanza
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rilevare che nello sviluppo del percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata

impugnata, laddove i giudici del riesame hanno evidenziato, non soltanto che tracce
oggettive indicavano il Miah come presente sul luogo del delitto, ma anche il
possesso di denaro sottratto alla vittima con la violenza e la sua possibile
cooperazione con altri aggressori con i quali avrebbe agito in concorso, senza che
ciò facesse venire meno gli indizi del suo coinvolgimento nell’azione criminosa.
2.1 Inoltre, il Tribunale ha già ritenuto non dirimente l’assenza di tracce di
colluttazione sulla persona del Miah, presenti invece sulla vittima, che potrebbe

prospettata col ricorso risulta una ricostruzione alternativa a quella accusatoria, ma
ipotetica e sfornita di agganci dimostrativi circa il ruolo passivo dell’indagato, non
rinvenibili nemmeno nelle sue dichiarazioni o nell’interrogatorio di garanzia, quindi
inidonea a dimostrare l’illogicità denunciata nella motivazione dell’ordinanza
impugnata.
2.2 Si ricorda che attraverso la deduzione del vizio di motivazione del
provvedimento adottato dal giudice di merito non è consentito sollecitare alla Corte
di Cassazione una diversa lettura dei dati fattuali, oppure una diversa
interpretazione delle prove, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di
merito, attraverso una diversa ricostruzione, sia pure anch’essa logica, dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova: trattasi di
operazioni estranee all’ambito di cognizione proprio del giudizio di legittimità, che
deve limitarsi alla verifica circa la correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali ed il rispetto delle norme di legge (Cass. sez. 3, n. 12110 del
21/11/2008, Campanella, rv. 243247; sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in
proc. Longo, rv. 251516; sez. 6, n. 9923 del 5/12/2011, S., rv. 252349)
3. Quanto alle esigenze cautelari, anche sul punto il Tribunale ha reso una
motivazione compiuta, razionale ed immune da vizi logici e ha evidenziato il già
avvenuto tentativo di condizionare in suo favore, per interposta persona e mediante
esplicite minacce, una delle fonti dichiarative, che avevano riferito dell’avvenuto
incontro e dell’allontanamento con la vittima a bordo del suo ciclomotore,
circostanza che rendeva concreto il pericolo di inquinamento probatorio. Inoltre, è
stato giustificato anche il giudizio di pericolosità sociale in ragione della gravità
oggettiva dei fatti di reato, commessi in danno di persona connazionale ed amica, le
motivazione venali delle condotte, le modalità brutali dell’azione, la valutazione
negativa sulla personalità dell’indagato, soggetto aggressivo e prepotente secondo
la descrizione di altri soggetti della locale comunità bengalese, già resosi
responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale riprova di insofferenza per
l’autorità costituita e per le sue attribuzioni ufficiali.
3.1 Sulla base di tali connotazioni e dell’intensità delle esigenze cautelari i
giudici di merito sono pervenuti anche a ritenere adeguata la sola misura in

/(Ì

essere stata sopraffatta senza riuscire a colpire i suoi aggressori, mentre quella

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
soma, lì

21 A60. 2013

esecuzione perché unica in grado di garantire un costante controllo dell’indagato e
di impedirgli la reiterazione di altri analoghi reati e di agire con modalità
intimidatorie sulle fonti dichiarative.
L’ordinanza impugnata supera dunque il vaglio conducibile nel giudizio di
legittimità, il che induce a respingere il ricorso; ne segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento
al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att.
c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

P. Q. M.

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