Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35660 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35660 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 17/07/2013

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE RAGUSA nei confronti di:
TRIBUNALE CATANIA – SEZIONE DISTACCATA MASCALUCIA
con l’ordinanza n. 3/2013 TRIBUNALE di RAGUSA, del 17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
1~/sentite le conclusioni del PG Dott. Pie,ff t,o
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Udit i difensor Avv.;

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza deliberata il 9 gennaio 2013 il Tribunale di Catania sezione distaccata di Mascalucia, investito dall’istanza proposta da Reito
Giuseppe volta ad ottenere, in sede esecutiva, la rideterminazione della pena da
espiare in conseguenza di plurime sentenze di condanna divenute esecutive nei
suoi confronti, declinava la propria competenza e rimetteva gli atti al Tribunale di
Ragusa, sul rilievo che l’ultima sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo

irrevocabile il 25.9.2012.
2. Il Tribunale di Ragusa, in tal modo investito del procedimento, ha a sua
volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla
Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che, nel caso di
specie, la competenza a conoscere dell’incidente di esecuzione proposto da Reito
Giuseppe, va individuata sulla base dell’ultimo provvedimento di condanna
divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda stessa
(17.9.2012), e pertanto con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di
Catania in data 8.7.2011, ed irrevocabile dal 2.11.2011.
Osserva altresì il giudice rimettente che il successivo giudicato maturato in
epoca seguente a quella della domanda, nella fattispecie concreta quello relativo
alla sentenza resa dal Tribunale di Ragusa il 25.5.2012 e divenuta irrevocabile il
25.9.2012, non può ritenersi idoneo a produrre effetti sulla competenza

in

excutivis come innanzi indicata, appunto perché maturato, detto giudicato,
successivamente alla domanda volta a determinare l’applicazione della disciplina
del reato continuato, non potendo assumere alcuna rilevanza la presentazione da
parte dell’interessato, in data 12 febbraio 2013, di nuova istanza di identico
contenuto, e per ciò in contrasto del divieto del ne bis in idem.
2. Ciò premesso, osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di
conflitto negativo di competenza, a norma dell’art. 28 cod. proc. pen., poiché
due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al fine di
giudicarne la fondatezza, l’istanza proposta nell’interesse di Reito Giuseppe per
l’applicazione della disciplina del reato continuato, con stasi insuperabile del
procedimento di esecuzione.
2.1 Nel caso in esame va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Mascalucia in quanto il provvedimento di detto giudice che
ha declinato la competenza è viziato da violazione di legge.

risultava essere quella di esso Tribunale di Ragusa, resa il 25.5.2012 e divenuta

L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., infatti, è univoco nella sua
disposizione regolatrice: la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione,
nell’ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, appartiene
al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
La norma non precisa, peraltro, il momento in cui la situazione che
determina la competenza si cristallizza e la questione è di primaria importanza
essendo possibile (e frequente), come nel caso in esame, il susseguirsi, in fase
esecutiva, di nuove sentenza da eseguire che si aggiungono alle precedenti (in

Il sistema non sembra, peraltro, lasciare adito a dubbi: la competenza si
determina nel momento della presentazione della domanda e, in omaggio al
principio della perpetuatio jurisdictionis, che è principio generale del processo, si
radica definitivamente e non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori
titoli esecutivi (così, Cass., Sez. 1″, 21.10.2004, n. 49256, Cass., Sez. 1″, 16
aprile 2002 n. 18802, rv. 222029; Cass., Sez. 1″, 11 dicembre 2007 n. 1511, rv.
238844; Cass., Sez. 1″, 21 ottobre 2004 n. 49256, rv. 230301; Cass., Sez. 1″,
3.6.2008, n. 24438; e, con riferimento all’analoga situazione del procedimento di
sorveglianza ma con evidente portata generale, Cass. sez. 1″, 8 ottobre – 27
novembre 1996, conflitto in proc. Tamburella, riv. n. 206063).
Nel caso di specie, l’istanza in executivis risulta presentata allorché l’ultima
sentenza irrevocabile nei confronti dell’istante era quella emessa dal Tribunale di
Catania in data 8.7.2011, divenuta definitiva il 2.11.2011, del quale va,
pertanto, sotto tale profilo, dichiarata la competenza, non potendo su tale
determinazione incidere la presentazione da parte dell’interessato di nuova
istanza, di contenuto solo parzialmente più ampio, al giudice divenuto
successivamente competente, in assenza di rinuncia alla istanza proposta per
prima, la quale non può non esplicare, pertanto, efficacia preclusiva alla
presentazione di una nuova richiesta.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli
atti.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

presenza o meno di provvedimenti di cumulo).

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