Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35660 del 07/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35660 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLELLA ANTONIO N. IL 05/04/1973
GEMITO GIOVANNI N. IL 13/04/1971
GEMITO GIUSEPPE N. IL 08/02/1967
VARRIALE GIOVANNI N. IL 02/03/1967
ANGELONE ANGELO N. IL 11/11/1957
avverso la sentenza n. 421/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO

M

A
1. La Corte di Appello di -gi.gegize, con la sentenza del 27 marzo 2014, ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Colella Antonio,
Gemito Giovanni, Gemito Giuseppe, Varriale Giovanni e Angelone Angelo per due
episodi di furto pluriaggravato e un tentativo di furto pluriaggravato.

imputati, a mezzo del proprio comune difensore, lamentando una violazione di
legge e una illogicità della motivazione sia con riferimento alla mancata
riapertura dell’istruttoria dibattimentale sia al mancato accertamento
dell’intervenuta prescrizione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati i motivi
di doglianza.
2.

La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di

impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di
prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’articolo 495
cod.proc.pen., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato
nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito
al Giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria
di cui all’articolo 507 cod.proc.pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario
ai fini della decisione (v. di recente Cass. Sez. I 15 aprile 2010 n.16772).
Inoltre, si osserva come l’articolo 507 cod.proc.pen. (e l’articolo 603
cod.proc.pen. per il grado d’appello) conferisca al Giudice un potere e non un
dovere di integrazione probatoria; l’esercizio di tale potere presuppone, poi, la
sussistenza dell’assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e postula
l’apprezzamento e la valutazione al riguardo da parte del Giudice, il quale, ove
non eserciti tale potere, non è tenuto a darne espressamente conto, evincendosi
implicitamente dall’effettuata valutazione, adeguata e logica, delle risultanze
probatorie già acquisite la superfluità di una eventuale integrazione istruttoria (v.
Cass. Sez.VI 16 febbraio 2010 n. 24430); l’iniziativa deve essere, pertanto,
“assolutamente necessaria” (sia l’articolo 507 che il 603 del codice di rito per
l’appello usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di decisività
(altrimenti non sarebbe “assolutamente necessaria”), diversamente da quanto
avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede
1

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli

soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti; nella specie, in fatto questa
volta, il Giudice di fronte alla richiesta della difesa degli imputati, ha chiaramente
ed ampiamente motivato non solo il diniego dell’ammissione della prova ma,
altresì, il suo carattere di inammissibilità (v. pagine 4 e 5 della motivazione).
3. I reati non erano prescritti all’atto dell’impugnata decisione in quanto
del tutto condivisibile è il calcolo operato nell’impugnata sentenza con
riferimento sia alla normativa applicabile che alla quantificazione del termine in

4.

In definitiva, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i

ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una
somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 7 maggio 2015.

relazione al tipo di reato ascritto.

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