Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35659 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35659 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
CATANIA CORTE D’ASSISE nei confronti di:
CATANIA CORTE D’ASSISE D’APPELLO
con l’ordinanza n. 13/1999 CORTE ASSISE di CATANIA, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
4Me/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 7,*.e-Vuo
Q.c.t,oet- (“o- c.tet mAgo
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ott: 4141;fe

Uditi difensor Avv.;

4-frmA,0

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con ordinanza in data 29 gennaio 2013 la Corte di assise di appello di
Catania, ritenuta la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di Ragusa
Carmelo di applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006,
relativamente alla pena allo stesso inflitta con sentenza 14 dicembre 2001 della
Corte di assise di Catania – integralmente confermata, quanto alla posizione
dell’istante, dalla Corte adita, con sentenza in data 8 luglio 2003 – ha disposto la

Con ordinanza deliberata il 12 marzo 2013 la Corte di assise di Catania, ha,
a propria volta, declinato la competenza a provvedere sull’istanza e proposto
conflitto negativo sull’assunto dell’attribuibilità delle funzioni di giudice
dell’esecuzione al giudice di appello, in applicazione del principio dell’unitarietà’
dell’esecuzione, secondo cui nei procedimenti con pluralità di imputati la
competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non
solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente
riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado
sia stata confermata, evidenziando, al riguardo, che il giudice di secondo grado,
aveva in effetti modificato in senso sostanziale la sentenza di primo grado sia
pure nei confronti di altri imputati, avendo applicato ai predetti le circostanze
attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 116 cod. pen. e ridotto conseguentemente la
pena ad essi inflitta.
Ciò premesso, osserva il Collegio che si verte sicuramente in una ipotesi di
conflitto negativo di competenza Nt~, ammissibile in rito, che va risolto
attribuendo la competenza alla Corte di Assise d’Appello di Catania.
I commi 1 e 2 dell’art. 665 del codice di rito vigente – che sostanzialmente
riproducono i primi commi degli artt. 628 e 629 del codice del 1930 – fissano il
principio di unitarietà dell’esecuzione, demandata al giudice che ha deliberato il
provvedimento e, in caso di riforma per aspetti sostanziali, al giudice di appello,
il quale, nei procedimenti con pluralità di imputati, deve quindi provvedere

“in

executivis” tanto in ordine ai soggetti cui si riferisce la riforma, quanto rispetto a
quelli nei cui confronti la prima decisione – per l’esito negativo o la mancata
proposizione del gravame – è rimasta immutata (cfr. Cass., Sez. 1^,
8.10/23.11.1992, P.M. in proc. Mesi; 28.3/12.5.2000, Di Nardo; Sez. 6^
4.3/9.5.1991, P.G. in proc. Filippini).
Orbene, emergendo dagli atti che la sentenza di primo grado emessa dalla

g2-c,

trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Corte di Assise di Catania, pur immutata in appello relativamente all’imputato
Ragusa, è stata, per contro, riformata in più punti per altri coimputati, ne
consegue, alla luce del sopra rammentato principio, che giudice dell’esecuzione
competente a provvedere nel caso in esame è la Corte di Assise di Appello di
Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

Dichiara la competenza della Corte di Assise di Appello di Catania, cui

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