Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35659 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35659 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICASTRO GIUSEPPE N. IL 23/10/1974
avverso la sentenza n. 1726/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
23/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Nicastro Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla finalità di spaccio dello stupefacente.
La doglianza formulata non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione della
sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base del verbale di arresto e di sequestro e
tenuto conto , in particolare,del dato ponderale ( pari a 51 dosi di cocaina)
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2014.
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al