Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35656 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35656 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELE GAETANO N. IL 18/11/1985
avverso la sentenza n. 100363/2013 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 15920/14
Motivi della decisione
Mele Gaetano ha impugnato la sentenza 29.11.2013 del Tribunale
di Cuneo, che, fra l’altro nei sui confronti ha applicato la pena sull’accordo
delle parti per rapina aggravata, lamentando vizio di motivazione.
Con dichiarazione in data 12.4.2014 l’imputato ha dichiarato di
L’intervenuta rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
rinunciare al ricorso.