Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35656 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35656 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO NUNZIO N. IL 21/06/1965
avverso l’ordinanza n. 1098/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA,
del 26/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MON CA BONI;

lette/s€ le conclusioni del PG Dott. O 2c.9., (2);>
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9

Udit i difensor

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 26 novembre 2012 il Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Mascalucia, pronunciando quale giudice dell’esecuzione a richiesta del
locale Procuratore della Repubblica, revocava il beneficio dell’indulto, concesso a
Nunzio Di Stefano, con le sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di Appello di
Catania il 12/2/2003 e l’ 8/1/2004.

mediante il suo difensore, il quale lamenta:
a) la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 179 e 666 cod.
proc. pen. in riferimento alla disposta revoca dell’indulto in mancanza della
preventiva instaurazione del contraddittorio;
b) la nullità dell’ordinanza impugnata perché emessa da giudice funzionalmente
incompetente, in quanto uno dei provvedimenti che avevano accordato l’indulto era
stato pronunciato dal Tribunale in composizione collegiale, sicchè sarebbe spettato
al Collegio pronunciarsi sull’incidente di esecuzione;
c) violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 674 cod. proc. pen., in quanto
il beneficio avrebbe dovuto essere revocato nella sola misura di anno uno, mesi
sette, giorni dodici di reclusione ed euro 431,17 di multa, in conformità al
provvedimento che lo aveva concesso, reso dal Tribunale di Catania in data
15/11/2006.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
con requisitoria scritta pervenuta il 20 marzo 2013 ha chiesto l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato, condividendo il primo dei motivi del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
1.In primo luogo il provvedimento impugnato risulta essere stato emesso,
facendo ricorso alla procedura “de plano”, ossia sulla scorta della sola richiesta del
Procuratore della Republica senza la preventiva instaurazione del contraddittorio
con la difesa dell’imputato condannato.
1.1 Secondo costante arresto della giurisprudenza di questa Corte ( Cass.,
sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, P.M. in proc. Tozzi, rv. 245574; sez, 2, n. 5495
del 17/1/1999, Esposito, rv. 216349; sez. 1, n. del 5/3/1996, Verde, rv. 204311;
sez. 1, n. 5626 del 23/11/1994, Giovazzino, rv. 200329) il procedimento ordinario
riguardante l’esecuzione penale resta soggetto alla disciplina dettata dall’art. 666
cod.proc.pen., commi terzo e quarto, che prescrivono si proceda in camera di

1

4

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato

consiglio, previa fissazione dell’udienza, con avviso alle parti e con la partecipazione
“necessaria” del difensore dell’interessato e del P.M., in quanto la norma sopra
citata è inserita tra le disposizioni generali sull’esecuzione e sancisce la forma di
tutti i procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione, con la unica
eccezione per i casi in cui sia applicabile la diversa e specifica procedura “de plano”
quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale.
1.2 Dal combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art. 666 cod. proc.
pen., e secondo quanto già affermato da questa Corte, “è illegittimo il

ricorso concernente questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto
siffatto decreto può essere emesso nelle ipotesi espressamente previste dall’art.
666, comma secondo, cod. proc. pen. di manifesta infondatezza dell’istanza o di
mera riproposizione di richiesta già rigettata” (Cass. sez. 5, n. 34960 del
14/6/2007, Stara, rv. 237712; negli stessi termini: Cass. sez. 1, n. 24164 del
27/04/2004, Castellano, Rv. 228996; sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, rv.
234889).
1.3 In tali situazioni, infatti, viene devoluta alla cognizione del giudice
questione che consente il riscontro immediato della mancanza di fondamento
dell’istanza, mentre ogni qualvolta sia richiesta la considerazione approfondita delle
tematiche prospettate, di non univoca soluzione, nonché la delibazione di
fondatezza nel merito dell’istanza nei suoi profili fattuali e nella considerazione in
punto di diritto, s’impone la previa instaurazione del contraddittorio con il rito
camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 666 c.p.p. e segg.,
commi 3.
2. Il caso in esame si prestava ad una trattazione approfondita ed in
contraddittorio, richiedente la verifica dei requisiti per procedere alla revoca
dell’indulto e della relativa misura, per cui il mancato rispetto delle superiori
disposizioni di legge ha determinato la nullità assoluta degli atti e del
provvedimento conclusivo del procedimento per violazione del diritto della parte alla
partecipazione del suo difensore all’udienza ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen.,
lett. c), nullità rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento
(Cass., sez. 1, n. 7433 del 28/1/2008, rv. 239138).
2.1 S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio
e la trasmissione degli atti per l’esame dell’istanza al Tribunale di Catania, che
dovrà altresì valutare, alla stregua delle risultanze complete del procedimento
esecutivo, la competenza del collegio o della sezione distaccata di Mascalucia in
conformità alla regola di cui all’art. 665 cod. proc. pen.

P. Q. M.
2

provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari inammissibile “de plano” il

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

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