Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35655 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35655 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRIER” GERARDO N. IL 28/09/1993
PERFETTO D’AMATO MATTEO N. IL 27/06/1992
avverso la sentenza n. 1270/2013 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 13030/14
Motivi della decisione
Carrieri Gerardo e Perfetto D’Amato Matteo ricorrono contro la
sentenza 9.7.2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha applicato la
pena sull’accordo delle parti per rapina aggravata e ricettazione,
lamentando:
Carrieri violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di

riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno.
Perfetto D’Amato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata verifica della responsabilità dell’imputato ed al mancato giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
In tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in
relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod.
proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la
richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno
come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere
ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il
giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un
quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già
risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza
che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di
applicazione della pena. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 4117 del 20.9.1999 dep.
29.9.1999 rv 214478).
In ogni caso la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’ari. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause
di non punibilità di cui all’ari. 129 succitato. (Cass. Sez. 3^ sent. n. 2309 del
18.6.1999 dep. 9.10.1999 rv 215071).
In tema di patteggiamento, una volta esclusa con adeguato
apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex
articolo 129 cod. proc. pen., tutte le statuizioni non illegittime, concordate
dalle parti e recepite dal giudice precludono la successiva proposizione, in
sede di impugnazione di legittimità, di eccezioni o censure attinenti al
merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, che, essendo frutto

equivalenza fra attenuanti generiche ed aggravanti ed al mancato

2

del generale potere dispositivo riconosciuto dalla legge alle parti e ratificato
dal giudice, non può più dalle stesse essere rimesso in discussione
mediante ricorso per cassazione. (Cass. pen., sez. I, sent. 6898 del
18.12.1996, dep. 25.1.1997, rv 206642).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —

inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e singolarmente della somma di € 2.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

rawisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA