Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35654 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35654 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
ALCARO LUIGI N. IL 10/10/1953
inoltre:
ALCARO LUIGI N. IL 10/10/1953
avverso l’ordinanza n. 113/2012 TRIBUNALE di LECCO, del
13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MON CA BNI
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Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1.Con provvedimento del 13 dicembre 2012 il Tribunale di Lecco,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza proposta da Luigi
Alcaro, volta ad ottenere l’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra i
reati giudicati con le sentenze indicate con la richiesta e rideterminava la pena
complessiva in anni quindici e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa,
mentre respingeva la richiesta di applicazione dell’indulto.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, il quale si duole della
violazione ed erronea applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 2, per
essersi pronunciato il Tribunale nonostante il difetto di competenza funzionale, dal
momento che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti dell’Alcaro era
quella resa dalla Corte di Appello di Milano in data 15 luglio 2010, irrevocabile il 24
gennaio 2012, la quale aveva riformato per le posizioni di altri imputati la sentenza
di primo grado, con ciò radicando la competenza in capo alla stessa Corte di
Appello.
3. Con requisitoria scritta depositata il 20 marzo 2013 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.
1.L’unico motivo di gravame merita accoglimento; come esattamente rilevato
dal Procuratore ricorrente, al momento della proposizione dell’istanza dell’Alcaro,
avvenuta in data 25 ottobre 2012, l’ultimo provvedimento giudiziale ad essere
divenuto irrevocabile nei suoi confronti si identifica nella sentenza resa dalla Corte
di Appello di Milano del 15/7/2010, definitiva il 24/1/2012.
1.1 Il Tribunale ha ritenuto di dover ravvisare la propria competenza quale
giudice dell’esecuzione sul rilievo che la pronuncia resa dalla Corte di Appello di
Milano aveva confermato quella di primo grado per la posizione dell’Alcaro, mentre
l’aveva riformata parzialmente nei riguardi degli altri coimputati.
2.Questa Corte, nell’interpretare la disposizione di cui all’art. 665 cod. proc.
pen., ha già fissato il principio di diritto, secondo il quale in tema d’esecuzione le
regole di distribuzione della competenza, dettate da tale norma, rivestono natura
formale ed inderogabile e vanno intese nel senso che il giudice competente a
decidere una qualsiasi questione che attiene all’esecuzione nei confronti di un
soggetto raggiunto da più condanne, emesse da giudici diversi, è sempre quello che
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ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento di
proposizione della richiesta, anche se la questione non riguarda la sua sentenza e
persino se in seguito siano state pronunciate altre sentenze di condanna da
eseguire (Cass. sez. 1, n. 23252 del 19.05.2010, confl. comp. in proc. Chiarello;
sez. 1, n. 2151 del 20.12.2011, confl. comp. in proc. Casorio, rv. 251686; sez. 1 n.
19466 del 5.05.2008, rv 240293; sez. 1, n. 364 del 21.11.2007, confl. comp. in
proc. Gianfelice, rv. 238771; sez. 1, n. 23208 del 12.05.2004, Garofalo, rv.
228253).

essere, per quanto possibile, unitariamente condotta e ne deve essere investito il
medesimo unico giudice che abbia pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per
ultima nel momento di proposizione dell’istanza, a prescindere dalla natura delle
questioni sollevate in sede esecutiva (tra le tante: Cass. sez. 1 n. 15711 del
7/3/2003; sez. 1, n. 16494 del 24/3/2004; sez. 2 n. 23208 del 12/5/2004; sez. 1
n. 46049 del 3/11/2004; sez. 1 n. 40390 del 17/9/2004). Trattasi di una specifica
competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, che non soffre eccezioni
nemmeno quando la sentenza abbia riguardato una pluralità di imputati, è
indifferente alla posizione assunta dal colui che proponga la domanda (Sez. 1, n.
6282 del 16/11/1999, Riina, rv 215019; Sez. 1, n. 3925 dell’8/10/1992, PM in proc.
Mesi, rv. 192360; sez. 6, n. 831 del 4/3/1991, PG in proc. Filippini, rv. 190050) e,
per il disposto dell’art. 655 cod.proc.pen., comma 2, comporta la sua attribuzione al
giudice di secondo grado quando abbia riformato la sentenza di primo grado non
soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
anche se limitatamente ad alcuni e non a tutti gli imputati (sez. 1, n. 4510 del
18/1/2005, Romeo, rv. 230748; Sez. 1, n. 25962 del 11/6/2008, confl. comp. in
proc. Mani ed altri, rv. 240474; sez. 1, n. 10418 del 19/02/2009, Terranova ed
altri, rv. 242899; sez. 1, n. 10415 del 16/2/2010, PG in proc. Guarnieri, rv.
246395; SEZ. 1, N. 33062 del 14/7/2011, Confl. comp. in proc. Salvati, rv.
250831). In altri termini, in questi casi anche per coloro che non siano stati
coinvolti dalle statuizioni di riforma della pronuncia impugnata il giudice
dell’esecuzione è unico ed individuabile nel giudice di secondo grado.
2.3 La validità di tali principi di diritto resta immutata nel caso in cui la
sentenza d’appello abbia riconosciuto nei riguardi di alcuni coimputati, diversi
dall’Alcaro, la continuazione con altri reati già giudicati, dal momento che in questo
caso la pronuncia ha modificato non soltanto la sanzione loro inflitta, ma,
nell’applicare l’istituto di diritto sostanziale di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., ha
ricondotto ad unità una pluralità di episodi criminosi distinti, incidendo rispetto alle
statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in modo non esclusivamente
limitato al trattamento sanzionatorio.

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2.1 Si è altresì affermato che l’esecuzione di un provvedimento giudiziale deve

2.4 La violazione di tali principi determina la nullità assoluta ed insanabile del
provvedimento e può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento (Cass. sez. 1, n.31946 del 04/07/2008, Serelli, rv. 240775).
Per le considerazioni svolte s’impone l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano
per la decisione sull’istanza avanzata dall’interessato.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

P. Q. M.

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