Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35653 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35653 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MICHELE PIERO N. IL 02/08/1976
avverso la sentenza n. 1867/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 10163/2014
Considerato che:
De Michele Piero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Lecce del 12/12/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Brindisi sez.
dist. di Francavilla Fontana del 10/4/2012, con la quale è stato condannato alla
pena di anni due di reclusione ed € 2000,00 di multa per i reati ascritti,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.
prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo dedotto. Difatti la Corte ha correttamente calcolato i periodi
di sospensione del dibattimento distinguendo quelli in cui la sospensione, per
effetto dell’impedimento dell’imputato, doveva essere limitata a soli sessanta
giorni ed all’esito di tale calcolo è risultato che il termine non era ancora decorso
alla data della pronuncia della sentenza. L’inammissibilità del ricorso per
cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione,
preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).
Le considerazioni sopra imposte impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso proposto. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
”
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €41000,00; e.ziegec
CA.)209-
a2A –
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €3000,00 in favore della Cassa delle
ammende. .00449 1)
Roma, 24 giugno 2014
Il ConslQliere estensore
Il
sidente
pen. in relazione all’art. 159 cod. pen., per essere il reato già estinto per