Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35653 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35653 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN MOHAMED KARIM N. IL 25/05/1976
avverso la sentenza n. 1460/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
06/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Ben Mohamed Karim ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art 129 cpp ,alla congruità della pena, alla
recidiva e al giudizio di valenza.
In ordine alla prima doglianza occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio , occorre osservare come il giudice abbia applicato,
conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti,
essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto
dell’accordo o la disapplicazione della recidiva , prevista invece dalle parti, o
l’effettuazione di un giudizio di valenza in termini diversi da quelli concordati.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-12-2014.