Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35652 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35652 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURLAN DOMENICO GIOVANNI N. IL 29/04/1950
MAIELLO ASTURIO N. IL 04/02/1957
avverso la sentenza n. 4667/2013 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
11/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 9874/2014

Considerato che:
Furlan Domenico Giovanni ricorre avverso la sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Monza del 11/12/2013, con la quale,
sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi
confronti la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa
per il reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 55 comma 9 d. Igs. n. 231 del 2007,

proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla
congruità della pena.
Maiello Asturio ricorre avverso la sentenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Monza del 11/12/2013, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 300,00 di multa per il reati di cui
agli artt. 110 cod. pen. 55 comma 9 d. Igs. n. 231 del 2007, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.;
deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla congruità della
pena.
In relazione ai suddetti motivi di ricorso, deve rilevarsi che nel ricorso per
cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra
le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a
meno che si versi in ipotesi di pena illegale. Difatti la richiesta di applicazione
della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano un negozio
di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che
ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le
proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto
con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute
(Sez. 3 n. 18735 del 27/3/2001, Ciliberti, Rv. 219852).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalle citate massime, che il
Collegio condivide, va dichiarata l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni
proposte.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C (1500201 per ciascuno dei

ricorrenti.

2900( WO

chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.


P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 4.500,00/ ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

2V0°. (92

Roma, 24 giugno 2014

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