Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35652 del 10/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35652 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LODO VICO CLAUDIO N. IL 09/11/1962
avverso la sentenza n. 1912/2014 GIP TRIBUNALE di
CIVITAVECCHIA, del 14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Di Lodovico Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp e all’omesso inquadramento della
fattispecie concreta nell’ipotesi di cui all’art 73 comma 5 DPR 309/90.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo ,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
La doglianza formulata in merito all’applicazione del comma 5 non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444
cpp , avendo il giudice dato atto della correttezza della qualificazione giuridica
prospettata dalle parti.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
i

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .

determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-12-2014.

delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA