Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35651 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35651 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPACCHIONE ANTONIO N. IL 09/09/1957
SORDO DOMENICO N. IL 12/07/1974
avverso la sentenza n. 516/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Capacchione Antonio e Sordo Domenico ricorrono avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata parzialmente confermata la sentenza di condanna
in primo grado e deducono violazione di legge e omessa e illogica motivazione
in ordine alla penale responsabilità e alla determinazione della pena, ritenuta
eccessiva, e alla mancata concessione delle circostanza attenuante
dell’avvenuto risarcimento del danno.

specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a
una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità,
quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
In particolare la corte ha rilevato che il risarcimento non è stato
integrale, deducendole ragione per l’inapplicabilità dell’invocata attenuante.
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione
prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della
sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della
decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la
specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo
sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una
ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva
implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il
provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed
emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del
convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logicogiuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la
prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n.
29434 del 19.5.2004 dep. 6.7.2004 rv 229220).
Per questi rilievi, deve concludersi che la determinazione in concreto
della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un

Il giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo

giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli

con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep.
12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati

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