Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35651 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35651 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLE SEBASTIANO N. IL 07/08/1954
avverso l’ordinanza n. 401/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 09/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
1ette/~4e le conclusioni del PG Dott. Os c,a4
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1. Pelle Sebastiano, ritenuto intraneo alla ‘ndrina Romeo di San Luca ed assolto
dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 22 maggio 1998, dall’accusa
avanzata nei suoi confronti nell’ambito del procedimento denominato “Lady O”,
di aver fatto parte di tre distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico
illegale di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990):
– quella costituita tra Pelle Antonio Gambazza, Morabito Giuseppe, Pelle Antonio

c1.66, Romeo Giuseppe, Giorgi Giuseppe e Sergi Giovanni, per l’importazione dal
Libano di grossi quantitativi di hashish, eroina ed armi, che aveva operato tra il
novembre 1990 ed il giugno 1991 (capo C della rubrica);
– quella costituita tra Romeo Antonio cl. 47, Giorgi Giuseppe, Campolo Paolo, per
l’importazione di cocaina dall’Olanda, che aveva operato tra il dicembre 1991 e
l’aprile 1992 (capo I della rubrica);

quella costituita tra Barreca Consolato, Barreca Pasquale, Barreca

Giovandomenico, Barreca Giorgio, Massara Davide Palmino, Massara Santo,
Giglione Antonino, Campolo Paolo, Giorgi Giuseppe, Romeo Giuseppe, Rodà
Mario, Ierardo Michele e Hoehn Klaus Cristof, per l’importazione dal Marocco e
successiva distrubuzione in Italia di ingenti quantitativi di hashish, che aveva
operato tra il maggio e l’ottobre 1992 (capo O della rubrica);
con istanza depositata in data 8 novembre 2011, proponeva alla Corte d’appello
di Reggio Calabria richiesta di revoca, ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., della
sentenza di condanna deliberata da quella stessa Corte territoriale in data 9
luglio 2001 nell’ambito del procedimento comunemente denominato “Sorgente”,
divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2001, che lo aveva condannato alla pena di
anni 14 (quattordici) di reclusione, siccome ritenuto partecipe di un’associazione
per delinquere finalizzata al traffico illegale di sostanze stupefacenti (art. 74
d.P.R. n. 309/1990), e segnatamente quella costituita tra Giorgi Bruno, cl. 60,
Giorgi, Fortunato cl. 65, Giorgi Giuseppe cl. 61, Pelle Antonio c. 60, Pelle
Salvatore cl. 57, Romeo Antonio cl. 56, Romeo Filippo e Romeo Giuseppe cl. 46,
finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo
eroina e cocaina, tra la Calabria, la Lombardia e l’Emilia Romagna, che aveva
operato tra l’agosto 1986 e l’aprile 1993.

2. Con ordinanza deliberata il 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Reggio
Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta di Pelle
Sebastiano, escludendo, all’esito di un articolato percorso motivazionale, che il
fatto contestato nel procedimento “Sorgente” – e per il quale era intervenuta
pronuncia di condanna – fosse il medesimo contestato nel procedimento “Lady

cl. 60, Pisano Salvatore, Romeo Antonio cl. 47, Romeo Stefano, Romeo Antonio

O”, per il quale era intervenuta sentenza assolutoria, in quanto, seppure le fonti
di prova utilizzate nei due procedimenti fossero identiche e sebbene molti degli
aderenti alle menzionate diverse associazioni per delinquere, appartenessero, in
gran parte, come il Pelle Sebastiano, alla cosca Romeo, si trattava pur sempre di
fatti diversi, vuoi dal punto di vista cronologico, posto che il sodalizio oggetto
della condanna del processo “Sorgente” aveva operato dall’agosto 1986 all’aprile
1993, mentre le associazioni contestate nel procedimento “Lady O”, coprivano un
arco temporale più ristretto che va dal novembre 1990 all’ottobre 1992; vuoi dal

«piena coincidenza soggettiva» dei partecipi; vuoi, infine, con riferimento agli
scopi delle diverse associazioni, in quanto, mentre quelle oggetto del
procedimento Lady O erano massimamente finalizzate all’importazione sul
territorio nazionale e quindi all’acquisto di hashish ed eroina (oltre che di armi)
provenienti per lo più dal Nord Africa e dal Medio Oriente, l’associazione di cui al
procedimento Sorgente, aveva quale sua specifica finalità la distribuzione e
collocazione sul mercato nero lombardo ed emiliano di eroina e cocaina.

3. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, ha proposto ricorso per
cassazione il Pelle, per il tramite del suo difensore, il quale, attraverso tre distinti
motivi di impugnazione che ben possono esaminarsi congiuntamente, ne deduce
l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione (mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità).
3.1 La Corte territoriale, si sostiene nel ricorso, ha errato nell’escludere che i fatti
oggetto del processo “Sorgente” e quelli oggetto del procedimento “Lady O”
fossero diversi nella loro dimensione storico-naturalistica, in quanto, a
prescindere dalle fonti di prova utilizzate nei due procedimenti (in primo luogo le
dichiarazioni rese da Fonti Francesco), assolutamente identiche, non ha tenuto
conto che già da una lettura delle motivazioni delle due sentenze emergeva, in
tutta evidenza, come l’ipotesi investigativa comune ad entrambi i due giudizi era
l’esistenza di un’associazione, gravitante nell’ambito della mafia calabrese,
dedita al traffico di sostanze stupefacenti, che dalla Calabria assicurava il
rifornimento dei mercati della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e come
l’elemento centrale, nel contesto criminale oggetto delle contestazione, fosse
rappresentato dal sodalizio criminale costituito dalla famiglia Romeo e dai suoi
affiliati, incongruamente valutato dal giudice dell’esecuzione, soltanto come un
elemento occasionale insufficiente a fondare l’accoglimento dell’istanza.
Attesa la sostanziale unicità del fatto contestato, una volta intervenuta
l’assoluzione del Pelle Sebastiano, doveva operare la preclusione del ne bis in

idem, soprattutto qualora si è ricondotta l’esistenza stessa delle associazioni per

punto di vista dell’organigramma delle diverse associazioni, non essendovi

il narcotraffico ad un unico contesto familiare mafioso (la ‘ndrina dei Romeo di
San Luca).

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Pelle Sebastiano è basata su motivi
infondati e va quindi rigettata.
1.1 La richiesta di revoca della sentenza di condanna, proposta sul presupposto
che si tratti dello stesso fatto (partecipazione ad associazione finalizzata al

correttamente respinta dalla Corte territoriale e, dunque, il ricorso – che ora
ripropone tale assunto, attraverso sia pur articolate deduzioni difensive – deve
essere disatteso. In proposito questa Corte ha già, e costantemente, espresso
l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di reati associativi, al fine di
controllare il rispetto del principio del

ne bis in idem, occorre verificare in

concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in
giudicato, nel senso che tale principio risulta violato (con le conseguenze di
legge) solo ove vi sia sovrapposizione tra le condotte oggetto di giudicato.
In particolare, per quanto riguarda il fondamentale fattore cronologico, occorre
fare oggetto di puntuale disamina le motivazioni delle sentenze che accertano le
condotte partecipative e le collocano nel tempo, per cui – anche fermi gli altri
elementi costitutivi – vi sarà violazione dell’anzidetto fondamentale principio solo
ove due diverse sentenze accertino condotte di partecipazione ad una
determinata associazione criminosa per gli stessi periodi di tempo (cfr. sul punto
Cass. Pen. Sez. 1, n. 11344 in data 10.05.1993, RV 195768, Algranati).
Orbene, tanto ribadito, è evidente che la Corte territoriale ha fatto buon uso di
tale principio giurisprudenziale – che qui dunque va senz’altro riaffermato accertando in fatto, del tutto correttamente (come da accurata lettura comparata
delle relative decisioni), che le due sentenze invocate dal ricorrente non coprono
identici segmenti di condotta, in quanto la prima (Tribunale di Reggio Calabria in
data 22 maggio 1998) ha ritenuto non provata la partecipazione del Pelle a tre
autonomi sodalizi che hanno operato in arco temporale che va dal novembre
1990 all’ottobre 1992, mentre la seconda (emessa in data 9 luglio 2001) ha
invece ritenuto provata una condotta partecipativa, ad un sodalizio attivo tra
l’agosto 1986 e l’aprile 1993, caratterizzato da una diversa struttura soggettiva e
con diversi scopi (essenzialmente distributivi della sostanza stupefacente).
Tanto ritenuto, le pur articolate argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, si
risolvono nella sostanziale riproposizione degli argomenti sviluppati a sostegno
della richiesta di revoca della condanna, sui quali è intervenuto un discorso
giustificativo, nell’ordinanza impugnata, assolutamente adeguato ed immune da
vizi logici o giuridici.
le&,

traffico illecito di sostanze stupefacenti, protratta nel tempo), è stata

Il controllo in sede di legittimità non può andare oltre una valutazione sulla reale
esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del
ragionamento seguito, essendo preclusa la rilettura dei dati di fatto o l’adozione
di nuovi e diversi parametri valutativi, preferiti a quelli adottati.

2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

P.Q.M.

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