Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3565 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3565 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore e procuratore speciale di:
Lanzillo Germano, nato a Napoli, il 14/9/1936,
quale legale rappresentante della LA.RE.FIN. s.r.I., persona offesa nel procedimento
nei confronti di:
Castaldo Maria, nata a Napoli, il 23/8/1965;

avverso il decreto di archiviazione del 25/2/2010 del G.i.p. del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 17/12/2013

h

1.Con decreto del 25 febbraio 2010 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli disponeva, su
conforme richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento nei
confronti di Castaldo Maria per il reato di cui all’art. 2622 c.c.
2. Avverso il decreto ricorre la persona offesa LA.RE.FIN. s.r.l. in persona del suo
legale rappresentante Lanzillo Germano, deducendo la violazione del contraddittorio,
avendo egli espressamente formulato con la querela istanza ex art. 408 comma 2
c.p.p. per essere informato della eventuale presentazione della richiesta di

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti – cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale
dell’eccezione sollevata – che l’odierno ricorrente formulò effettivamente richiesta ex
art. 408 comma 2 c.p.p. con la querela proposta 1’11 marzo 2009 e che, ignorando
tale richiesta, il pubblico ministero trasmise al G.i.p. richiesta di archiviazione senza
provvedere alla dovuta informazione dell’interessato.
E’ dunque evidente la violazione del contraddittorio che si è consumata a seguito
dell’omesso avviso alla persona offesa dell’intervenuta presentazione della richiesta di
archiviazione, violazione da cui, per consolidata giurisprudenza, deriva la nullità del
decreto di archiviazione successivamente emesso senza aver consentito alla stessa
persona offesa di esercitare la propria facoltà di interporre opposizione (ex multis Sez.
5, n. 1508/11 del 13 dicembre 2010, P.O. in proc. Giammona e altri, Rv. 249085).
Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al
Procuratore della Repubblica di Napoli per la notifica alla persona offesa dell’avviso di
presentazione della richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica di Napoli per il corso ulteriore.

Così deciso il 17/12/2013

archiviazione, informazione invero mai ricevuta.

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