Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35649 del 10/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35649 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UCCI OTTAVIO N. IL 29/11/1986
avverso la sentenza n. 5095/2013 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 27/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 10/12/2014
OSSERVA
Ucci Ottavio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
merito all’attenuante ex art. 62 n 6 cp.
Occorre osservare come il giudice abbia statuito conformemente all’accordo delle
parti, essendogli preclusa la concessione di circostanze attenuanti non contemplate
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-12-2014.
dal predetto accordo, onde la censura è manifestamente infondata.