Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35648 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35648 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZINNA PIETRANTONIO N. IL 12/12/1973
POLISENO MICHELE N. IL 08/06/1948
avverso la sentenza n. 676/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40465/2013
Considerato che:
Zinna Pietrantonio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
18/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Torino del 11/5/2010, con la quale è
stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 642 cod.
pen. , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); si duole
Poliseno Michele ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del
18/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Torino del 11/5/2010, con la quale è
stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 642 cod.
pen. , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); si duole
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato basata su motivazione mancante e
contraddittoria.
Entrami i ricorsi, limitandosi a generiche critiche alla decisione impugnata, sono privi
della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.,; al
riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei
requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivirende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
A quanto detto consegue l’inammissibilità delle impugnazioni proposte e, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 giugno 2014
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.