Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35648 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 1 Num. 35648 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESCIA VINCENZO N. IL 18/09/1935
RUSSELLO CARMELA N. IL 05/05/1943
avverso la sentenza n. 23407/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.COMO ROCCHI;
Jtfe/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difenso Avv.;
Data Udienza: 04/07/2013
RILEVATO CHE:
– questa Sezione ha emesso sentenza all’udienza pubblica del 18/4/2013 nel
procedimento n. 23407/12 su ricorso di Incorvaia Nicola, condannando, fra
l’altro, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili;
– come fatto rilevare dal difensore delle parti civili Imprescia Vincenzo e
Russell° Carmelo con ricorso del 22/4/2013, la Corte, non essendo stata
presentato le conclusioni, per mero errore ha liquidato la somma di euro 8.000 in
ragione della notula depositata dal difensore delle altre parti civili costituite
(Angela Rita, Vallecchi Sergio, Vallecchi Rosalba, Vallecchi Andrea Vincenzo,
Incorvaia Giorgia, Vallecchi Melania e Vallecchi Antonino);
– la condanna alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili deve,
invece, essere effettuata con riferimento a ciascun gruppo di esse difeso da un
procuratore;
– in via equitativa, a favore delle parti civili oggi ricorrenti le spese possono
essere liquidate in euro 8.000, oltre accessori come per legge;
– dall’esame del fascicolo processuale emerge che tutte le parti civili sono
state ammette al patrocinio a spese dello Stato;
RITENUTO CHE:
– il dispositivo della sentenza deve essere corretto specificando che la
condanna del ricorrente Incorvaia Nicola alla refusione delle spese sostenute
dalle parti civili ha per oggetto la somma di euro 8.000, oltre accessori come per
legge, per ciascun patrocinatore che le ha rappresentate;
– il dispositivo della sentenza deve, inoltre, essere integrato disponendo, ai
sensi dell’art. 110, comma 3, d.P.R. 115 del 2002, che il pagamento delle spese
in favore delle parti civili avvenga in favore dello Stato;
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Sezione in data
18/4/2013 nel proc. n. 23407/12 su ricorso di Incorvaia Nicola, aggiungendo
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depositata notula per dette parti civili, che pure erano presenti e hanno
dopo la parola “legge” le seguenti: “per ciascun patrocinatore. Il pagamento sarà
eseguito a favore dello Stato”.
Manda la Cancelleria per le conseguenti annotazioni.
Così deciso il 4/7/2013