Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35645 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35645 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELIS STEFANIA N. IL 09/07/1976
avverso la sentenza n. 992/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/06/2014

Motivi della decisione
Melis Stefania ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è
stata confermata la sentenza di condanna in primo grado e deduce violazione
di legge e omessa e illogica motivazione sul merito della controversia.
Nel ricorso si prospettano questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di

che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed
altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Il giudice d’appello è giunto a valutazioni di merito sul fatto di reato e
sulla determinazione della pena come tali insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie
(Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, li 24.6.2014

diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA