Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35644 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35644 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAZZATO ALESSANDRO N. IL 01/10/1981
avverso l’ordinanza n. 324/2011 TRIBUNALE di LECCE, del
06/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/s9tfte le conclusioni cl PG Dott.
1

1:4)2/

itriA4N(Ah_

Uditi difens

vv.;

fle 11–

Data Udienza: 04/07/2013

-

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la
richiesta avanzata nell’interesse di Alessandro Cazzato di riconoscimento della
continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e di associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, commessi a Lecce fino al novembre 2003 e i
delitti di rapina e illecita detenzione di sostanze stupefacenti; su richiesta del
P.M., concedeva al Cazzato l’indulto nella misura di otto mesi di reclusione.

continuazione tra reato associativo e i singoli episodi criminosi, essendo il primo
caratterizzato dalla presenza di un generico programma di attività criminosa,
mentre la continuazione richiede coscienza e volizione, fin dall’inizio, di tutti i
singoli fatti criminosi individuati almeno nelle loro specifiche connotazioni
essenziali. In sostanza, occorre che i reati fine siano stati previsti e deliberati fin
dalla costituzione del vincolo associativo. La difesa non aveva indicato alcun
elemento concreto che indicasse tale situazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Cazzato, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
I reati per i quali il ricorrente era stato condannato costituivano l’attuazione
di un piano unitario, sufficientemente determinato nelle sue linee essenziali sin
dalla commissione del primo di essi. La condanna di cui al numero 3 era stata
emessa in relazione al commercio di stupefacenti riconducibile all’associazione di
cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, per la quale era stata emessa la condanna di
cui al n. 1; di entrambi i reati era concorrente la stessa persona (a favore del
quale la continuazione era stata riconosciuta), l’epoca e il luogo erano gli stessi
(Lecce, Novembre 2003).
Anche la rapina di cui alla condanna n. 2 era stata commessa in concorso
con la stessa persona ed era stata eseguita nell’ambito del programma criminoso
dell’associazione, che non limitava la sua attività al solo commercio di sostanze
stupefacenti. Inoltre, tutti i reati contestati erano stati commessi in relazione allo
stato di tossicodipendenza del Cazzato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il P.G., nella requisitoria scritta, chiede l’annullamento con rinvio

dell’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza di riconoscimento
della continuazione.

2

Il Giudice rilevava che, in linea di diritto, deve essere escluso il vincolo della

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e
reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla
si oppone a che, sin dall’inizio, nel programma criminoso dell’associazione, si
concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa

criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui
soluzione é rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito.
(Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005 – dep. 06/12/2005, Traina, Rv. 232797; Sez.
6, n. 15889 del 02/03/2004 – dep. 02/04/2004, Drago, Rv. 228874)

Il giudice dell’esecuzione deve, quindi, escludere la continuazione tra il reato
associativo e quei reati fine legati a circostanze ed eventi contingenti ed
occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione
(Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 – dep. 05/04/2011, Bosti, Rv. 249930); deve,
invece, riconoscerla qualora i reati fine siano stati programmati nelle loro linee
essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n.
8451 del 21/01/2009 – dep. 25/02/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639
del 28/03/2006 – dep. 10/04/2006, Adamo, Rv. 234100).

Nell’analisi del fatto svolto dall’ordinanza oggi impugnata, il Tribunale di
Lecce, pur condividendo i principi fin qui enunciati, ha effettuato un’analisi
carente sotto due profili.
In primo luogo l’ordinanza non ha agganciato la valutazione della
sussistenza della continuazione tra i reati associativi e i reati fine all’epoca di
costituzione delle associazioni per delinquere o, quanto meno, all’epoca
dell’adesione ad esse dell’odierno ricorrente: in effetti, il criterio della contiguità
cronologica (reati fine commessi nel periodo di operatività dell’associazione) non
è, di per sé, sufficiente perché, appunto, la continuazione sussiste solo se quei
reati fine erano stati programmati nelle loro linee essenziali fin dalla costituzione
del sodalizio.
In secondo luogo non è ammissibile alcuna inversione dell’onere della prova,
nemmeno in linea di fatto, come quella che sembra trasparire da un passaggio
della motivazione: il ricorrente ha, in effetti, l’onere e l’interesse ad indicare al
Giudice dell’esecuzione elementi da valorizzare ai fini del riconoscimento

3

che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno

dell’istituto, ma la decisione deve fondarsi sull’esposizione dei fatti presente nelle
sentenza che vengono acquisite.

L’ordinanza deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame sulla
questione della continuazione al Tribunale di Lecce.

P.Q.M.

Lecce.

Così deciso il 4 luglio 2013

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA