Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35643 del 10/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35643 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COTTONE GIACOMO N. IL 21/09/1984
avverso la sentenza n. 379/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 10/12/2014

OSSERVA
Cottone Giacomo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la
significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di cocaina
da cui erano ricavabili 492 dosi giornaliere; la pluralità dei luoghi di detenzione e le
motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei
fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi ,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti, in punto di qualificazione giuridica, alla conferma della sentenza
di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in
diritto , delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette
sul piano giuridico .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-12-2014.

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