Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35643 del 04/07/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35643 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERCOLI GIAMPIERO N. IL 12/09/1957
avverso l’ordinanza n. 172/2011 TRIBUNALE di VITERBO, del
19/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sgrifite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difens Avv.;
Data Udienza: 04/07/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 19/1/2012 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di Ercoli
Giampiero di dichiarare la non eseguibilità della sentenza della sentenza del
Tribunale di Roma del 12/6/2008.
Il Giudice, sulla base dell’analisi degli atti del fascicolo processuale, rilevava
che le notificazioni concernenti il procedimento conclusosi con la predetta
sentenza erano state regolarmente effettuate. In particolare, dopo la rinuncia al
d’ufficio al quale le notifiche dell’estratto contumaciale della sentenza erano state
ritualmente eseguite il 26/9/2008.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Giampiero Ercoli, deducendo la
violazione degli artt. 175, comma 2 e 670 cod. proc. pen..
Il Giudice aveva respinto l’istanza di restituzione in termini avanzata dal
ricorrente, benché non vi fosse alcuna prova della conoscenza del procedimento
e del provvedimento o di rinunzia a comparire o rinunzia all’impugnazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in
ordine all’istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
L’istanza proposta dal difensore di Ercoli Giampiero avanzava sia richiesta di
declaratoria di non esecutività della sentenza, sia quella di remissione in termini
per proporre impugnazione avverso la sentenza.
Il Tribunale ha respinto la prima istanza senza provvedere sulla seconda,
benché l’art. 670, comma 3 cod. proc. pen. attribuisca al giudice dell’esecuzione
la decisione sull’istanza di restituzione in termini nel caso di rigetto di quella
tendente a dichiarare non esecutivo il provvedimento.
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, limitatamente alla
mancata restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., con rinvio
2
mandato del difensore di fiducia dell’Ercoli, era stato nominato un difensore
per nuovo esame al Tribunale di Viterbo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia
sull’istanza di restituzione in termini. Rinvia per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Viterbo.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso il 4 luglio 2013